Che io sappia, (invito chiunque a correggere eventuali errori), i figli non possono essere suddivisi al 50% tra i genitori come fossero una proprietĂ . La legge attualmente in vigore non parla di questa suddivisione in percentuale, e non specifica suddivisioni infrasettimanali, mensili, annuali. Rimanda tutto alla
decisione soggettiva del giudice, che deve, però, valutare tutto nell'
interesse morale e materiale della prole. Il seguente è il codice di legge che riguarda il tuo caso:
Legge 8 febbraio 2006, n. 54Art.155. – (Provvedimenti riguardo ai figli)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
[...] Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Anche ragionando per suddivisione percentuale, perché fare suddivisioni infrasettimanali? anche 1 settimana per ciascun genitore sarebbe 50%, oppure 15 giorni dal papà e 15 giorni dalla mamma, oppure 1 mese dal papà e uno dalla mamma.
La bambina, è stata consultata? se ha otto anni comincia ad avere le sue opinioni, cosa ne pensa di alternarsi 3,5 giorni per casa?
Inoltre, prima di dare per scontato che, suddividendo i tempi di permanenza dei figli tra genitori, non ci sia necessità di versare assegni periodici per i figli ad un genitore, è meglio consultare un bravo avvocato, infatti la legge parla di diversi fattori per valutare la necessità di versare un importo per i figli:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalitĂ , da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Applicando la legge si dovrebbero, quindi, valutare tutti questi fattori, uno non esclude l'altro.
Se ad esempio, un genitore guadagna molto piĂą dell'altro, non sarĂ sufficiente che detenga il figlio presso la sua abitazione per il 50% del suo tempo, per evitare di versare l'assegno periodico. Altrimenti, si creerebbe il paradosso che il figlio sarebbe costretto ad avere due stili di vita differenti.
Una domanda pratica: per gli acquisti di beni di prima necessitĂ come funziona? ad esempio, chi dei due genitori si occupa dell'acquisto di abbigliamento? acquistate un paio di scarpe ciascuno dello stesso importo? Fate un bilancio preventivo stabilendo chi acquisterĂ cosa e per quale importo, in modo che le spese siano correttamente suddivise in base a 5 fattori previsti dalla legge?