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cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie?? (spese sanitarie)

Forum su separazione e divorzio coniugale, affidamento dei figli, mantenimento.

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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda frvanel » 22/10/2011, 22:02

ciao ariaora

per semplificare, ti dico che non esiste una legge per ogni cosa = esempio = nessuna legge dice che l'assegno di mantenimento deve diminuire, se a chi lo versa nasce un nuovo figlio

in questo ed in altri casi, dove manca la legge, semplicemente si presta fede alla giurisprudenza consolidata, ossia alle recenti sentenze che implicitamente denotano l'orientamento dei giudici

la giurisprudenza attuale dice(a livello di sentenze), che se nasce un nuovo figlio a chi presta l'assegno di mantenimento, questi non ha diritto di per sè ad una riduzione dell'assegno da erogare...non esiste nessuna legge che afferma ciò, ma nelle sentenze attuali si dice quasi sempre questa cosa


figurati che al mio avvocato ho chiesto di quali spese sostenute da me, mia moglie doveva contribuire = 1)due bici 2) due telefonini 3) una macchina fotografica 4)un computer 5) un corso di nuoto 6) un corso di ping pong
7) attrezzatura da sci

ebbene, il mio avvocato, GIURISPRUDENZA ALLA MANO(le sentenze della cassazione, insomma) è stato in grado di dirmi che mia moglie doveva contribuire solo alle spese del computer, delle bici e del corso di nuoto.....tutto il resto è da considerare come spese voluttuarie, di cui non si può chiedere al proprio ex coniuge il rimborso

la legge che dice questo non c'è, ma le sentenze parlano e dicono ugualmente


poi: quando avevo circa 27 anni, io stesso ho fatto alcune sedute psicologiche gratuite presso uno di quei centri di assistenza alla coppia(mi pare che nello stesso luogo fungono anche da sert per i tossicodipendenti): nel 1991/1992 mi ricordo che di code non ce ne erano(milano cittĂ )

però sia il mio avvocato(al telefono, velocemente), sia quella Silvia del forum che ti avevo linkato, hanno detto lo stesso concetto: se non vi è urgenza, il genitore può pretendere che l'altro genitore si rivolga al SSN, almeno per le spese mutuabili...cercavo solo una terza conferma su questo forum

per ultimo, ti dico che mia moglie neanche mi ha voluto dare, ancora, per dispetto, il codice iban per fare il bonifico per l'assegno di mantenimento: così ho spedito l'assegno con posta prioritaria




ora ti dico qualcosa che forse ti scioccherà un poco: la famiglia di mia moglie e mia moglie stessa sono moooolto particolari, perchè:

1)mia moglie è leggera invalida mentale(infatti prende una piccola pensione)...ciò fà si che lei non è tanto in grado di decidere e valutare
2)la madre di mia moglie è stata per tanti anni prostituta
3)il patrigno, convivente della madre di mia moglie, è stato per tanti anni il suo protettore, nonchè balordo e piccolo malavitoso di zona

tutto quello che mi è successo negli ultimi mesi con mia moglie non è dovuto a lei(lei mette solo la firma nei documenti)....la mente di tutto ciò è mio suocero, che per un astio verso di me ora si vuole ''divertire''

ma lui non sà che dall'assegno di novembre prossimo scalerò dal mantenimento circa 600 euro, per il computer e una bici da me acquistati(mi sono fatto fare le dichiarazioni di vendita dai rivenditori, dopo 4 anni passati dall'acquisto)

e a dicembre scalerò, dopo aver però prima chiesto al mio avvocato, circa 500 euro per le spese psicologiche di mio figlio che ho pagato nel primo precetto: non c'era urgenza, non c'è stato il mio consenso scritto, quindi quei soldi me li riprendo(se è mio diritto)

se qualcuno mi fĂ  guerra, nel limite del lecito trova sempre da me adeguate risposte e reazioni......ciao
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda ariaora » 23/10/2011, 7:49

Mi spiace per la tua situazione personale, ma a quel proposito non so che dirti, ti conviene approfondire con il tuo avvocato.

frvanel ha scritto:in questo ed in altri casi, dove manca la legge, semplicemente si presta fede alla giurisprudenza consolidata, ossia alle recenti sentenze che implicitamente denotano l'orientamento dei giudici


Fondamenti giuridici delle sentenze
Intervengo solo per fare una precisazione perché quello che sostieni riguardo le sentenze non è corretto.
Tutte le sentenze fanno riferimento a leggi esistenti, anche nell'interpretazione e adattamento a casi non specificamente previsti, o complessi, devono sempre fare riferimento a leggi esistenti.
E' ovvio che le leggi non possono normare tutti i casi possibili, ma le sentenze debbono fare sempre riferimento alle leggi regolarmente promulgate (altrimenti, se fosse come sostieni, si verificherebbe la dittatura dei giudici).

Ti faccio un esempio: se non esiste una legge che obbliga gli ex coniugi a comunicare tramite lettere AR, né che stabilisca specifiche modalità di comunicazione, (abbiamo un vuoto normativo), un giudice non ha però alcuna facoltà di riempire il vuoto normativo condannando il coniuge che non ha comunicato via lettera AR. Stesso ragionamento vale per le spese sanitarie del SSN: se nessuna legge obbliga a rivolgersi alla ASL il giudice non può imporre questo obbligo di sua fantasia, può farlo se è supportato da norme di legge generali e le interpreta in riferimento alla specifica situazione.

L'interpretazione del giudice consiste ad esempio nel dire qualcosa di simile a questo:
- non c'è una legge che mi dice come trattare le spese sanitarie extra SSN, ma c'è la legge che dice di contribuire secondo le possibilità economiche, quindi:
    caso 1 - genitore in grave difficoltà economica -> ok alle spese sanitare solo SSN perché non ha sufficienti risorse economiche
    (ex art.1 LEGGE 54/2006, ex art.147 C.C., ex art.148 C.C.)
    caso 2 - genitore benestante -> non può rifiutare il pagamento delle spese sanitarie extra SSN perché ha risorse economiche sufficienti
    (ex art.1 LEGGE 54/2006, ex art.147 C.C., ex art.148 C.C.)
Il vuoto della legge riguardo le spese sanitarie deve essere riempito dall'interpretazione della legge rapportata alla situazione contingente, non dalla fantasia del giudice.
Poi se vogliamo dire che c'è tanta confusione, che esistono tante leggi anche in contrasto, addirittura incostituzionali, il discorso diventa complesso, ma è assolutamente escluso che un giudice formuli una sentenza priva di fondamento giuridico (e se accadesse sarebbe assolutamente illegale).

Comunque, se conosci sentenze che stabiliscono la possibilità di non rimborsare le spese sanitarie extra SSN scrivi i riferimenti delle sentenze, a quel punto bisognerebbe leggere i testi integrali, le motivazioni che hanno portato il giudice a formulare quella tale sentenza (inclusi i riferimenti di legge). Purtroppo non è sempre semplice trovare i testi delle sentenza, anche se la legge non ammette ignoranza, non è consentito ai cittadini accesso gratuito via internet a tutti i testi delle sentenze, a meno di novità di cui non sono al corrente, (pensa che bisogna pagare anche per consultare la Gazzetta Ufficiale...) e quindi spesso dobbiamo stare nell'ignoranza, quella stessa che la legge non ammette.
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda frvanel » 23/10/2011, 15:57

ciao ariaora

mi sono trovato la risposta alla mia domanda, facendo un pò di ricerche su internet

allora, sulla mia sentenza di divorzio c'è scritto che devo pagare il 50 % per le '' SPESE MEDICHE NON MUTUABILI ''

il fatto è che, come ho letto su internet, l'assegno di mantenimento copre già le spese mediche mutuabili, che sono considerate spese ordinarie..le spese mediche non mutuabili invece, sono spese straordinarie, e sono quelle cui devo contribuire al 50 %

il punto è che mia moglie ha portato mio figlio da uno psicologo privato, quando la mutua dà anche le sedute psicologiche...in più, non vi erano ragioni di urgenza = si trattava solo di fare delle sedute ''esplorative'' = mio figlio non era diventato improvvisamente insano di mente

allora, come sappiamo, mia moglie mi disse che '' pagavano tutto loro ''...ora invece ha messo le fatture dello psicologo nel precetto, assieme all'assegno di mantenimento

io sono arrivato alla conclusione legale che siccome non vi era urgenza e lo psicologo lo fornisce anche la mutua, io non ero tenuto a pagare metà delle fatture dello psicologo(di cui neanche mi è stato chiesto il consenso, neanche solo verbale)..le fatture dello psicologo le avevo pagate per chiudere interamente il precetto

pertanto, al prossimo assegno di mantenimento, questa spesa che ho pagato nel precetto per chiuderlo me la recupero, scalandola dall'assegno...ovvio che prima di fare ciò avviso il mio avvocato per sapere se và tutto bene

http://www.separazione-divorzio.com/sen ... _figli.php leggi la prima sentenza

pensi che il mio ragionamento e le mie intenzioni sono corrette? ciao
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda ariaora » 24/10/2011, 7:10

frvanel ha scritto:allora, sulla mia sentenza di divorzio c'è scritto che devo pagare il 50 % per le '' SPESE MEDICHE NON MUTUABILI ''

Questo è un punto fondamentale. Infatti, quanto scritto sulla sentenza di divorzio prevale su eventuali norme generali, ed essendo omologata dal giudice non dovrebbe ledere gli interessi dei figli. Riguardo gli interessi dei coniugi, è bene che si faccia attenzione perché il giudice non è tenuto ad occuparsi più di tanto che eventuali accordi tra le parti siano un danno per l'uno o per l'altro.
Per questo, è molto importante leggere bene cosa scrive, e chiede, il proprio avvocato nel corso delle procedure di separazione e divorzio. Mi è capitato di leggere proposte dell'avvocato di parte che danneggiavano l'interesse della parte difesa (tipo la clausola sul rimborso delle spese sanitarie così come tu le hai citate e che, secondo me, indirettamente può danneggiare anche l'interesse dei figli).

frvanel ha scritto:il fatto è che, come ho letto su internet, l'assegno di mantenimento copre già le spese mediche mutuabili, che sono considerate spese ordinarie....le spese mediche non mutuabili invece, sono spese straordinarie

Così come lo descrivi, questo ragionamento non mi pare che stia in piedi, a meno che non conosca qualche legge che sicuramente sarà citata nella sentenza di cui parli, bisognerebbe leggere il testo integrale.
Il quesito è: Secondo quali principi giuridici si può affermare che una spesa medica è ordinaria (prevedibile? o cosa?) se è mutuabile?
    - Esempio 1: un intervento chirurgico di appendicectomia è mutuabile. Secondo voi, l'intervento di appendicite è un evento ordinario?
    - Esempio 2: una malattia che insorge nel figlio dopo la separazione e che richiede il pagamento di numerosi ticket alla mutua, secondo voi, è un evento ordinario?
Bisognerebbe leggere la sentenza. Puoi citare i dati precisi della sentenza e il testo della stessa? nel link che hai indicato non è specificato chiaramente se si tratta di un sunto del redattore o di un estratto "copia incolla" della sentenza. Per come è presentato (senza specifiche premesse e senza virgolettato, o corsivo) sembrerebbe un sunto.
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda frvanel » 24/10/2011, 10:40

ciao ariaora

ho cercato lungamente quella sentenza della cassazione, ma non l'ho trovata...evidentemente bisogna comprarsi riviste che si occupano di pubblicare sentenze, perchè online gratis la sentenza 925 del 7 aprile 2005 della cassazione di bologna non si trova ((Guida al Diritto, Edizione n. 37 del 24 settembre 2005, pagina 70))

però posso dirti che nel link che ti avevo dato non si trova un sunto, ma si trovano le parole esatte contenute nella sentenza

ho trovato una decina di siti che riportano esattamente quelle parole, e in alcuni viene commentata frase per frase questo tratto di sentenza = http://www.iusreporter.it/dblog/stampa.asp?articolo=161


'''''''''' Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l'altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell'interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata. ''''''''' (Tribunale di Bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925)

quindi di tratto di sentenza si tratta e non di sunto....perciò, i concetti espressi in questa sentenza mi fanno pensare che avevo diritto di pretendere(come mi ha già detto il mio avvocato, e come mi ha scritto quella apparente esperta Silvia dell'altro forum che ti avevo linkato) che mio figlio si rivolgeva al SSN, essendo le sedute psicologiche spese mutuabili e non essendovi stata urgenza(ma allora successe che mia moglie disse che '' pagavano tutto loro'')

risultato = mia moglie non poteva addebitarmi metĂ  delle spese dello psicologo privato, senza mai aver concordato con me le sedute psicologiche che mio figlio si apprestava a fare

rimango dell'idea che al prossimo assegno di mantenimento gli scalo le spese dello psicologo che ho pagato nel precetto contenente l'assegno di mantenimento...il mio avvocato, velocemente al telefono mi aveva detto che la cosa era fattibile


per ultimo, sempre leggendo le parole esatte della sentenza 925, posso risponderti almeno in parte, alla tua domanda
sul fatto se '' una spesa medica è ordinaria se è mutuabile ''????

la risposta è si: basta leggere le prime quattro righe del tratto di sentenza che ho incollato sopra

quindi l'intervento di appendicite è una spesa ordinaria(anche se piuttosto rara)

ovviamente non sono un esperto, ma spese mutuabili di solito si riferiscono spese a poco prezzo(ticket) o gratuite

chiaro che se un figlio ha bisogno di un uso esagerato di spese mutuabili, con continuo pagamento di ticket, allora comincia a diventare un caso straordinario...ma la cosa non è automatica: il coniuge affidatario dovrebbe, se non trova collaborazione, chiedere al giudice il cambiamento delle condizioni di separazione

che ne pensi? ciao
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda ariaora » 24/10/2011, 11:58

frvanel ha scritto:ho cercato lungamente quella sentenza della cassazione, ma non l'ho trovata...evidentemente bisogna comprarsi riviste che si occupano di pubblicare sentenze, perchè online gratis la sentenza 925 del 7 aprile 2005 della cassazione di bologna non si trova

Infatti, come dicevo in precedenza, quello dell'accesso gratuito, agevole, moderno e affidabile alle leggi e alle sentenze, a mio parere, è un diritto fondamentale per tutelare la democrazia. Purtroppo questo diritto non è garantito, mentre dai cittadini si pretende la non ignoranza giuridica, non si mettono in condizione di informarsi (anche se informarsi su tale mole legislativa sarebbe praticamente impossibile, non è consentito informarsi gratuitamente e agevolmente sulle leggi e sentenze che riguardano casi personali specifici).

frvanel ha scritto:però posso dirti che nel link che ti avevo dato non si trova un sunto, ma si trovano le parole esatte contenute nella sentenza

ho trovato una decina di siti che riportano esattamente quelle parole, e in alcuni viene commentata frase per frase questo tratto di sentenza = http://www.iusreporter.it/dblog/stampa.asp?articolo=161

'''''''''' Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l'altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell'interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata. ''''''''' (Tribunale di Bologna, Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925)

Nel nuovo link che hai postato è chiaramente indicato con virgolette e corsivo che si tratta di una citazione.
Quindi, se hai fatto queste verifiche su siti attendibili, prendiamo per buono che sia un estratto della sentenza, però ho qualche difficoltà già alla prima frase e non è spiegato il principio giuridico alla base di questa classificazione di ordinarietà secondo la mutuabilità. Comunque, bisognerebbe leggere tutta la sentenza perché magari ci sono delle premesse.

frvanel ha scritto:per ultimo, sempre leggendo le parole esatte della sentenza 925, posso risponderti almeno in parte, alla tua domanda
sul fatto se '' una spesa medica è ordinaria se è mutuabile ''????

la risposta è si: basta leggere le prime quattro righe del tratto di sentenza che ho incollato sopra

Secondo la sentenza si, ma nello stralcio di sentenza che hai citato non si parla del principio giuridico su cui si fonderebbe questa teoria in base alla quale le spese mutuabili sarebbero ordinarie. Mi pare di capire che, secondo la sentenza, sarebbero straordinarie solo le spese non-mutuabili (ovvero praticamente nessuna perché tutte le spese sanitarie importanti sono mutuabili, credo...).

frvanel ha scritto:quindi l'intervento di appendicite è una spesa ordinaria(anche se piuttosto rara)

Questa frase si contraddice da sola.

frvanel ha scritto:ovviamente non sono un esperto, ma spese mutuabili di solito si riferiscono spese a poco prezzo(ticket) o gratuite

Non è così, ormai i ticket per le spese mutuabili sono abbastanza alti, visite specialistiche e analisi cliniche sono costose anche se ci si rivolge ai servizi offerti dalle ASL.

frvanel ha scritto:chiaro che se un figlio ha bisogno di un uso esagerato di spese mutuabili, con continuo pagamento di ticket, allora comincia a diventare un caso straordinario...


Ti è chiaro secondo quale legge? Non è per niente chiaro, nella sentenza che hai citato si dice:
    "mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie"
L'ordinarietà/straordinarietà di una spesa non dipende dall'importo, né può certo dipendere dall'ente o impresa a cui si commissiona il lavoro. Mi chiedo perché a 40 anni dalla prima legge sul divorzio i legislatori non abbiano provveduto ad una classificazione di questo concetto, malgrado sia causa di molti problemi e dispute tra ex coniugi, che poi indirettamente vanno a danneggiare i figli. Resta il fatto che sarebbe interessante leggere tutta la sentenza per capire su quali fondamenti giuridici si basa la classificazione delle spese sanitarie ordinarie e straordinarie secondo la mutuabilità.

Nel tuo caso la soluzione sembra molto più semplice perché è scritta nella sentenza di divorzio (chiaramente vedi le cose con il tuo avvocato, anche per quanto riguarda le modalità).
Casomai la tua ex-moglie potrebbe chiedere una revisione (dovrebbe verificare con un avvocato se sia tecnicamente possibile).
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda frvanel » 24/10/2011, 14:59

ciao ariaora

1)è vero che '' nello stralcio di sentenza che ho citato non si parla del principio giuridico su cui si fonderebbe questa teoria in base alla quale le spese mutuabili sarebbero ordinarie. ''

ma siccome il mio scopo è di capire come stanno le cose legalmente, ritengo che sia proprio così(anche se non riesco a trovare il principio giuridico che vorresti leggere)...il mio avvocato mi ha detto che è così(velocemente al telefono)...altrettanto ha scritto l'esperta apparente Silvia sul suo forum(ha scritto che chi versa l'assegno può pretendere che il genitore affidatario si rivolga al SSN, ove possibile)..altrimenti poi non si capirebbe perchè nella mia sentenza di divorzio devo pagare il 50 % per le spese mediche del figlio, ma solo per quelle non mutuabili.....e quelle mutuabili le paga solo mia moglie?...è chiaro che rientrano e sono coperte dall'assegno di mantenimento....

2)riguardo l'intervento di appendicite, l'ho definito spesa ordinaria perchè coperta dal SSN...che poi sia raro un intervento di appendicite è un altro discorso....quello che conta è se paga tutto o quasi tutto il SSN nazionale...ovvio che se tale intervento si svolgesse per cause di forza maggiore all'estero, e fosse da pagare interamente di tasca propria, allora il discorso cambia: diventa una spesa straordinaria perchè non mutuabile, da dividere al 50 % tra i coniugi, se sono divorziati alle mie stesse condizioni

3)comunque esistono le spese non mutuabili: ad esempio mio figlio porta gli occhiali, e mi risulta che a questa spesa il SSN nulla ha contribuito

4)se anche le spese per i ticket non sono sempre basse, bisogna considerare che un figlio, nato sano e rimasto così, superati i primi anni di vita, ha piuttosto raramente bisogno del medico e delle cure sanitarie.....se un figlio nasce malato e poi i genitori si separano, quasi sicuramente nella sentenza di divorzio ci sarà scritto non che chi versa il mantenimento deve pagare il 50 % delle sole spese mediche non mutuabili, ma che deve pagare il 50 % di tutte le spese, considerando che il figlio malato dovrà recarsi assai di frequente dal medico

5)ho scritto che se le spese ordinarie diventano troppo frequenti diventa piano piano un caso straordinario, senza citare la legge(già, perchè non la trovo).....ma basta andare a buon senso: la legge individua e protegge i casi normali di spese mediche; se un figlio nasce sano, ma dopo qualche anno si ammala seriamente, con continue spese di ticket, è chiaro che non si rientra più nella normalità;e in questi casi(non sono un avvocato), mi risulta che occorre chiedere al giudice un cambiamento delle condizioni di divorzio....è il caro vecchio principio per cui = si può chiedere al giudice e sperare di ottenere un cambiamento delle condizioni di divorzio, solo se la situazione è cambiata rispetto al tempo in cui la sentenza è stata emessa.....deve essere diminuito o aumentato il reddito, un figlio deve essersi ammalato, e vari altri possibili cambiamenti...

il giudice poi, valuta caso per caso, e decide.....ciao
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda ariaora » 24/10/2011, 18:55

frvanel ha scritto:1)è vero che '' nello stralcio di sentenza che ho citato non si parla del principio giuridico su cui si fonderebbe questa teoria in base alla quale le spese mutuabili sarebbero ordinarie. ''
ma siccome il mio scopo è di capire come stanno le cose legalmente, ritengo che sia proprio così(anche se non riesco a trovare il principio giuridico che vorresti leggere)...il mio avvocato mi ha detto che è così(velocemente al telefono)...altrettanto ha scritto l'esperta apparente Silvia sul suo forum(ha scritto che chi versa l'assegno può pretendere che il genitore affidatario si rivolga al SSN, ove possibile)..

Il principio giuridico è un requisito legale, non è un mio desiderio di poco conto (altrimenti, in carenza, come dicevo in precedenza, si verificherebbe, di fatto, la dittatura dei giudici che, caso per caso..., deciderebbero come gli pare e piace).
Secondo me non ha nessuna logica classificare le spese mediche ordinarie/straordinarie secondo la mutuabilitĂ . Mi piacerebbe molto leggere la sentenza per capire il ragionamento e il principio giuridico su cui si fonda.

frvanel ha scritto:altrimenti poi non si capirebbe perchè nella mia sentenza di divorzio devo pagare il 50 % per le spese mediche del figlio, ma solo per quelle non mutuabili.....e quelle mutuabili le paga solo mia moglie?...è chiaro che rientrano e sono coperte dall'assegno di mantenimento....

Neanche io lo capisco, il ragionamento su questo argomento fa acqua da tutte le parti.
Cerchiamo di capire, sapresti farmi un elenco di spese mediche non mutuabili?
A prescindere dal non-senso di questa classificazione.
Per capire la possibile entità degli importi in discussione, oltre agli occhiali da vista (lenti a contatto), mi vengono in mente i farmaci omeopatici (che quindi, secondo la sentenza, sarebbero una spesa straordinaria proprio perché non mutuabili), quali altre spese mediche non sono mutuabili?

frvanel ha scritto:2)riguardo l'intervento di appendicite, l'ho definito spesa ordinaria perchè coperta dal SSN...che poi sia raro un intervento di appendicite è un altro discorso....quello che conta è se paga tutto o quasi tutto il SSN nazionale...

Tu definisci l'appendicite un intervento ordinario secondo uno stralcio di sentenza (che non è legge) e di cui non conosciamo il fondamento giuridico, che andrebbe verificato, e che così, senza avere possibilità di leggere tutta la sentenza, è davvero di difficile comprensione. A me un intervento di appendicite sembra un evento straordinario e imprevisto anche se in base alla sentenza, essendo mutuabile, sarebbe ordinario.

frvanel ha scritto:il giudice poi, valuta caso per caso, e decide.....ciao

E si, decidono caso per caso ma devono farlo sempre secondo principi giuridici che stiano in piedi. Spesso accade anche che decidano male e infatti si può fare ricorso (spendendo soldi e senza eventuali risarcimenti per decisioni errate nei gradi precedenti).

Comunque senza leggere tutta la sentenza stiamo parlando pressoché inutilmente perché li dentro potrebbe esserci scritto qualche cosa di cui non siamo a conoscenza e che spiegherebbe le equivalenze:

    spesa ordinaria = spesa medica mutuabile
    spesa straordinaria = spesa medica non mutuabile

Però ho riletto il link che hai postato http://www.iusreporter.it/dblog/stampa.asp?articolo=161
e guarda un po' cosa c'è scritto ad un certo punto:
    Tuttavia a tal proposito, con una recente sentenza del 2004, il Tribunale ha avuto modo di statuire in ordine all'inammissibilitĂ  di convenzioni e accordi tra gli ex coniugi, in sede di divorzio, che contengano la richiesta al giudice di omologare in via preventiva una "autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di entitĂ  imprecisata per il figlio di cui esigere poi il rimborso dall'altro genitore."
    Nessun accordo preventivo potrĂ  pertanto stabilire criteri e misura delle somme dovute a titolo di spese straordinarie essendo comprovata la loro connaturata imprevedibilitĂ .
In questo caso mancano i riferimenti della sentenza, tuttavia si parla dell'equivalenza:

    spesa straordinaria = spesa di connaturata imprevedibilitĂ 
Allora? come si spiega e, soprattutto, come si applica questo contrasto? andiamo fuori da ogni logica elementare.

    spesa straordinaria = spesa medica non mutuabile = spesa di connaturata imprevedibilitĂ 
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie??

UNREAD_POSTda frvanel » 24/10/2011, 19:35

ciao...ti invito allora a trovarli, sempre che ti sia possibile in qualche modo, questi principi giuridici, queste sentenze scritte con le motivazioni

giĂ  avrai notato che in giurisprdenza esistono anche delle contraddizioni:

1)la sentenza della cassazione di bologna del 7 aprile 2005(n° 925) dice che le spese mediche ordinarie sono quelle mutuabili, mentre quelle straordinarie sono quelle non mutuabili

2)la sentenza del 2004 invece dice che le spese straordinarie sono quelle imprevedibili, mentre evidentemente ritiene ordinarie quelle prevedibili


alla fine di tutto ciò, al comune cittadino come me, interessa di sapere come stanno legalmente e semplicemente le cose...e se queste sentenze scritte non si trovano, magari perchè bisogna abbonarsi o pagare riviste specializzate, non rimane che chiedere consigli agli '' esperti ''

e il mio avvocato, e tale Silvia del forum che ti ho linkato, finora mi hanno detto lo stesso concetto: nel caso mio, con la mia sentenza di divorzio, posso pretendere che mia moglie si rivolga al SSN, e non sono obbligato a pagare spese mediche private non concordate, e che potevano essere mutuabili(tranne nel caso in cui vi sia stata urgenza)

ora, se tu vuoi seguire un percorso strettamente e puramente legale, per arrivare a confermare le risposte dei due esperti che ho interpellato, fai pure....tu sai che le persone comuni desiderano risposte semplici, e che non essendo di solito avvocati non possono effettuare ore di studio su sentenze che poi facilmente non capiscono del tutto

se sei in grado, tramite altre persone, di trovare queste sentenze e di capirle interamente(io non sono avvocato e credo che non ci riesco a capire interamente una sentenza) è un bene; diversamente, non mi rimane che fidarmi dei pareri degli '' esperti '', e della sentenza 925 della cassazione di bologna del 2005....ciao
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Re: cosa fare quando la ex moglie fĂ  cattiverie?? (spese sanitarie)

UNREAD_POSTda ariaora » 25/10/2011, 8:35

frvanel ha scritto:ciao...ti invito allora a trovarli, sempre che ti sia possibile in qualche modo, questi principi giuridici, queste sentenze scritte con le motivazioni

Mi spiace, ma come ho giĂ  detto, sono una normale cittadina e, come tutti, non posso usufruire del diritto di leggere i testi integrali delle sentenze. Esattamente come te non ho il diritto di leggere le sentenze in modo agevole e utilizzando le tecnologie moderne.

frvanel ha scritto:in giurisprdenza esistono anche delle contraddizioni:
1)la sentenza della cassazione di bologna del 7 aprile 2005(n° 925) dice che le spese mediche ordinarie sono quelle mutuabili, mentre quelle straordinarie sono quelle non mutuabili

2)la sentenza del 2004 invece dice che le spese straordinarie sono quelle imprevedibili, mentre evidentemente ritiene ordinarie quelle prevedibili

alla fine di tutto ciò, al comune cittadino come me, interessa di sapere come stanno legalmente e semplicemente le cose...

Hai ragione, ahinoi, come hai sintetizzato, le sentenze in questione dicono, ed hanno applicato, sulla testa dei cittadini, due concetti in netto e chiaro contrasto.
Converrai che questo significa che qualcosa nell'applicazione pratica della legge non funziona.
Al cittadino dovrebbe cominciare ad interessare anche come funziona la legge e come viene applicata, smettere di pensare da suddito e cominciare a pensare da cittadino sovrano.

frvanel ha scritto:ora, se tu vuoi seguire un percorso strettamente e puramente legale

E' esattamente quello che si fa quando si cerca il fondamento giuridico nella motivazione di una sentenza: si approccia il problema da un punto di vista strettamente legale.
Capisci che, da un punto di vista strettamente legale, per forza di cose, una delle due sentenze citate è errata.

frvanel ha scritto:io non sono avvocato e credo che non ci riesco a capire interamente una sentenza

Capisco, ma in questo caso il discorso è molto semplice, almeno dagli stralci citati sopra, pare che coesistano due sentenze che definiscono in modo contrastante le spese mediche straordinarie. Questo è molto preoccupante, non tanto per le tue spese sanitarie, ma per la democrazia.

Il tuo caso, come ho giĂ  detto in precedenza,
    Nel tuo caso la soluzione sembra molto più semplice perché è scritta nella sentenza di divorzio (vedi le cose con il tuo avvocato, anche per quanto riguarda le modalità).
    Casomai la tua ex-moglie potrebbe chiedere una revisione (dovrebbe verificare con un avvocato se sia tecnicamente possibile).
Se nella sentenza di divorzio c'è scritto che ti compete solo il 50% delle spese mediche NON MUTUABILI, praticamente non devi pagare niente che sia mutuabile. In pratica, la sentenza ha compreso tutto il resto nell'assegno di mantenimento. Quindi, essendo la spesa medica per lo psicologo mutuabile, semplicemente, secondo la tua sentenza di divorzio (come l'hai riferita tu), non dovresti pagare niente.
La tua ex moglie dovrebbe però verificare con il suo legale come poter chiedere una revisione.
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