http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1231Il riconoscimento di figli naurali: effetti e disciplina
07/03/2007 Autore : Avv. Rosalia Conforti Altri articoli dell'autore
La disciplina giuridica della filiazione naturale è di particolare difficoltà e sistemazione dogmatica. La stessa tematica e le modalità di riconoscimento del figlio così detto “illegittimo” rappresentano una prospettiva interessante per verificare l'evoluzione dei modelli di organizzazione familiare all'interno della struttura sociale e la relativa risposta del sistema normativo 1.
Ed infatti, la posizione giuridica del figlio nato fuori dal matrimonio è stata per secoli una posizione deteriore rispetto a quella del figlio nato durante il matrimonio. Soltanto con l'introduzione della Carta costituzionale e, quindi, con l'art. 3 in base al quale nessuna differenza di trattamento giuridico può farsi discendere dallo stato delle persone e con l'art. 30 comma I, secondo cui la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica, economica e sociale, viene affermato il principio secondo cui la posizione dei figli naturali ha dignità giuridica pari a quella dei figli legittimi.
Lo stato di figlio naturale si acquista innanzitutto attraverso il riconoscimento del figlio naturale. Il riconoscimento è l'atto attraverso il quale il genitore, mediante una dichiarazione di volontà attesta l'esistenza del rapporto di filiazione naturale, provocando la qualificazione giuridica del relativo status 2. La situazione rappresentata dalla nascita, infatti, non è in grado di produrre i suoi effetti tipici poiché la legge impone che, qualora si vogliano questi effetti, debba intervenire, come elemento integrativo della fattispecie, la dichiarazione del genitore dell'esistenza del rapporto, nel rispetto delle forme prescritte.
Nel nostro ordinamento è rimasto immutato il principio della volontarietà o non obbligatorietà del riconoscimento 3. Il riconoscimento può essere effettuato dal padre o dalla madre naturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che riconosce sia unito in matrimonio con altra persona al momento del concepimento.
L'ordinamento prevede che il riconoscimento non possa essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto i sedici anni: in ogni caso è valido il riconoscimento fatto dai genitori in occasione del proprio matrimonio 4.
Non tutti i figli possono essere riconosciuti. La legge contempla due categorie di figli che possono essere soggetti passivi del riconoscimento e che sono indicati sotto la denominazione di figli non riconoscibili: i figli incestuosi e di figli adulterini 5.
Mentre il codice del 1865 ne prevedeva l'assoluta irriconsocibilità, il nuovo codice ha statuito la possibilità per i figli incestuosi di essere riconosciuti, dietro autorizzazione del giudice “ avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ” allorquando: a) ambedue i genitori ignoravano il vincolo al tempo del concepimento; b) è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità; c) uno solo dei genitori è stato in buone fede (in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da costui).
Quanto ai figli adulterini, invece, essi possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del riconoscimento non era unito in matrimonio. Possono essere riconosciuti anche dal genitore unito in matrimonio, quando il vincolo coniugale sia sciolto per morte dell'altro coniuge e non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi (art. 252 comma 2, c.c.).
In ordine alla forma del riconoscimento l'ordinamento non richiede forme particolari 6: l'art. 254 c.c. individua il documento rappresentativo del rapporto di filiazione nell'atto di nascita od in una dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento può perciò essere contenuto nell'atto di nascita, con una dichiarazione contestuale alla dichiarazione di nascita, sia essa tempestiva che tardiva (art. 67 ordinamento stato civile), cioè compiuta dopo dieci giorni dalla nascita (art. 68 ord. st. civ.): in quest'ultima ipotesi l'atto sarà efficace dopo il procedimento di rettificazione da parte del Tribunale che ne dichiari la validità (art. 165 ord. st. civ.).
Il riconoscimento può essere effettuato anche con una dichiarazione distinta da quella di nascita, ricevuta direttamente dall'ufficiale di stato civile ed inserita mediante iscrizione, nel registro delle nascite (art. 84 ord. st. civ.).
Un'altra rilevante novità introdotta dalla legge di riforma nell'ambito della fattispecie in esame riguarda la previsione dell'assenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni per l'efficacia del suo riconoscimento e del consenso del genitore che abbia per primo effettuato il riconoscimento affinché " possa avvenire da parte dell'altro genitore " il riconoscimento del figlio che non ha compiuto sedici anni: soltanto il primo riconoscimento, od il riconoscimento congiunto, di un figlio infrasedicenne è pertanto incondizionatamente efficace.
Entrambe le disposizioni, nonostante forti dubbi sulla loro costituzionalità 7, trovano la loro ragione giustificativa nell'intento di valorizzare l'interesse del figlio, inteso nella sua più vasta accezione ed in tutte le sue possibili applicazioni, materiali, morali e spirituali, e di predisporre gli strumenti idonei alla sua migliore realizzazione.
L'assenso del figlio ultrasedicenne, ritenuto sufficientemente maturo per esprimere le sue convinzioni sulla opportunità o meno di questo atto, risponde quasi all'esigenza di una valutazione personale del suo interesse nei confronti di un evento in grado comunque di turbare sia il suo mondo interiore ed il suo equilibrio psichico, sia la sua vita di relazione, anche per il mutamento del cognome 8.
La previsione del consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento opera nella medesima prospettiva di tutela dell'interesse morale del figlio, non ancora ritenuto capace di una valutazione personale attendibile.
Ed invero. Sia l'assenso che il consenso, nonostante la diversa formulazione dei due commi dell'art. 250 c.c. che potrebbe indurre ad una diversa configurazione del riconoscimento nelle due ipotesi, operano entrambi come condizioni di efficacia di esso, che è perfettamente valido prima od in assenza dell'uno o dell'altro e pertanto irrevocabile ma inefficace.
È altresì opportuno sottolineare che, nonostante la previsione del comma 4 dell'art. 250 c.c. secondo cui il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio , esso è atto coercibile del genitore. È pur vero, però, che il rifiuto può essere soggetto ad impugnazione dinanzi al Tribunale per i Minorenni che, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del PM, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene conto del consenso mancante 9.
La determinazione degli effetti del riconoscimento impone innanzitutto di verificare il risultato al quale è pervenuto il processo di parificazione della condizione dei figli legittimi e dei figli naturali, sia sul piano dei rapporti personali tra genitore e figlio e dei rapporti patrimoniali sia sul piano dei diritti successori dei figli naturali.
Ed invero. Nei confronti del genitore che ha riconosciuto il figlio (o di ciascuno di essi se riconosciuto da entrambi) il rapporto di filiazione naturale ha lo stesso contenuto di quello della filiazione legittima. L'indice più rilevante di tale parificazione è offerto dal nuovo testo dell'art. 261 c.c., anche se con una interpretazione restrittiva si è attribuito alla norma "valore di solenne proclamazione della parità di trattamento rispetto al genitore, dei figli legittimi e naturali" 10.
Per effetto del rinvio contenuto in tale norma, i genitori sono tenuti al mantenimento, istruzione ed educazione della prole (art. 30, I co., Cost.) e nell'adempimento di tale obbligo, debbono tenere conto “delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 c.c.). Essi, inoltre, devono contribuire all'adempimento di tale obbligazione in proporzione delle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.). Il figlio, d'altro canto, è tenuto a rispettare i genitori e, se convive con essi (o con uno di essi) a contribuire, in relazione alla proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.).
Nella filiazione naturale riconosciuta l'esercizio della potestà si collega al fatto del riconoscimento e della convivenza tra i genitori e tra questi e il figlio. Esso è infatti attribuito al genitore che ha effettuato il riconoscimento o ad entrambi i genitori, se il riconoscimento è di entrambi e siano conviventi o, se manca quest'ultimo elemento, al genitore che per primo lo ha compiuto. Al genitore che non esercita la potestà, l'art. 317 bis 11 attribuisce il potere di vigilare sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Sul piano del regime successorio, le soluzioni adottate dalla legge di riforma sono state orientate in duplice direzione: verso l'affermazione del sacrificio dei diritti successori degli altri membri della famiglia legittima rispetto a quelli spettanti ai figli nati fuori del matrimonio e verso la totale parificazione della condizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali nell'ambito sia della successione necessaria che della successione legittima.
Il primo risultato è stato raggiunto: sia con la previsione dell'art. 538 c.c., che riserva a favore degli ascendenti legittimi un terzo del patrimonio - che si riduce ad un quarto nell'ipotesi di concorso con il coniuge (art. 544 c.c.) - soltanto "se chi muore non lascia figli legittimi né naturali", sia con l'art. 467 c.c., che prevede il diritto di rappresentazione per i discendenti naturali nei confronti del proprio ascendente anche in presenza di discendenti legittimi.
La parificazione della posizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali nell'ambito della successione dei legittimari è disposta dall'art. 537 c.c., che fissa nella medesima misura la quota di riserva a favore dei figli legittimi e naturali, con il sistema del dimensionamento della quota in relazione al numero dei figli 12.
Gli effetti del riconoscimento non possono in nessun modo essere limitati dalle parti: ogni clausola in tal senso dell'atto di riconoscimento è nulla. Il riconoscimento non ammette condizioni o termini, i quali si hanno per non apposti 13. Comunque si ricostruisca la natura dell'atto di riconoscimento, si deve ritenere che gli effetti retroagiscono al momento della nascita del figlio. In un solo caso gli effetti operano ex nunc : quello del riconoscimento del figlio ammesso con decreto del Capo dello Stato, nel quale gli effetti si producono dal giorno del decreto (art. 252, comma 3, c.c.).
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. È consentito, tuttavia, al figlio che sia stato successivamente riconosciuto dal padre, aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno (art. 262 c.c.). Al figlio si attribuisce, perciò, il cognome di quel genitore che con il proprio tempestivo riconoscimento abbia dimostrato un più fattivo interessamento nei suoi confronti. Se l'accertamento della filiazione è avvenuto contestualmente nei confronti di entrambi, il figlio assume il cognome del padre 14. Se il figlio è minore, l'assunzione del cognome paterno è decisa dal giudice, in funzione dell'interesse del figlio 15.
Avv. Rosalia Conforti
Note:
1 Costanza, Filiazione naturale, in Enc. Giuridica Treccani, vol. XIV, 1989, Roma.
2 Petrone, Riconoscimento del figlio naturale, in Enc. Diritto, vol. XL, 1989, Roma.
3 La relazione parentale che si insatura tra genitore e figlio con il riconoscimento risponde in concreto all'interesse del figlio stesso nella misura in cui esso favorisca il suo sviluppo in un ambiente sereno ed accogliente:un riconoscimento obbligatorio, ancor più forzato, produrrebbe, con tutta probabilità, effetti del tutto contrari.
4 Tale disposizione non sembra né giustificata né opportuna. Non giustificata perché se da un lato l'ordinamento consente alla donna infrasedicenne di determinarsi liberamente nell'interruzione della gravidanza, compiendo una scelta che segnerà inevitabilmente tutta la vita, non si comprende perché lo stesso ordinamento ne disconosca la capacità di assumersi una responsabilità di un figlio che vuole accettare. Non opportuna perché lascia il bambino che nasce in una situazione di precarietà e lo obbliga a rimanere per un certo periodo privo di uno status.
5 I figli incestuosi sono coloro che sono nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta (art. 251c.c.). Sono figli adulterini, invece, quelli nati dall'unione di due persone, almeno una delle quali era al momento del concepimento legata da matrimonio con un terzo.
6 La giurisprudenza ha chiarito che per il riconoscimento non è necessario l'uso di formule sacramentali (in tal senso C. App. Milano 20 gennaio 1954, in Rep. Foro It. , 1943, 45 voce Filiazione, n. 32).
7 I dubbi di costituzionalità sono stati avanzati sulla base di una interpretazione della norma che, tenendo presente esclusivamente l'interesse del minore, trascura il diritto - dovere del genitore al riconoscimento della propria prole naturale, costituzionalmente garantito dall'art. 30 cost.; questo diritto è pur sempre un dovere del genitore che risponde in linea di principio all'interesse del figlio, che dallo stesso vede realizzato il proprio diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e che può essere escluso (con ciò realizzando l'interesse del figlio) in quanto sia provata - sia pure sulla base di un giudizio ex ante - l'incapacità del genitore all'adempimento dei suoi compiti.
8 L'art. 262 c.c. dispone che il figlio assuma il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto. Se il riconoscimento è contestuale, il figlio naturale assume il cognome del padre. È consentito tuttavia al figlio, che sia stato riconosciuto in epoca successiva dal padre aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno. Se il figlio è minore, decide il giudice circa l'opportunità dell'assunzione del cognome del padre
9 Il mancato consenso è infatti legittimo solo allorquando sia giustificato da circostanza gravi ed eccezionali che contrastino con gli interessi morali e materiali del minore. Con sentenza 5115 del 3 aprile 2003 la Cassazione ha stabilito che l'interesse del genitore naturale al riconoscimento del figlio può essere sacrificato solo se questo provoca un trauma al minore. Nel caso in cui risponda all'interesse del minore e non gli rechi danno, non avrà alcun valore il dissenso del genitore che ha già riconosciuto il bambino.
10 Così Carraio, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Trabucchi, t.1, pt .II, Padova, 1077, 682. La norma dispone infatti che “ il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti o doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ” . Essa infatti contiene un'affermazione di principio assai notevole in quanto sembra escludere che la nascita fuori del matrimonio possa costituire per il figlio ragione di un trattamento giuridico differenziato.
11 Questo articolo nulla prevede riguardo al potere dei genitori di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse del figlio: ciò a causa della mancanza tra di essi di un rapporto giuridicamente impegnativo. Tanto a sottolineare i requisiti di autonomia ed individualità del rapporto di filiazione naturale.
12 In questo quadro normativo diventa arbitraria la disparità di trattamento prevista nel comma ult. dell'art. 537 c.c. inerente al diritto di commutazione dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali. Dal legislatore del '42 questo istituto era configurato come diritto dei figli legittimi di escludere dalla comunione ereditaria i figli naturali, le cui ragioni potevano essere soddisfatte mediante il pagamento di somme di denaro o in beni immobili ereditari, facenti parte dell'asse ereditario e identificati in modo che il loro valore corrispondesse esattamente all'importo della loro quota. La legge di riforma, nella sua diversa ratio, ha modificato questa disciplina, attribuendo ai figli naturali la possibilità di opporsi all'esercizio della commutazione: sull'opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
13 Unica eccezione, dovuta alla particolare natura dell'atto nel quale il riconoscimento ha luogo, è quella per cui il riconoscimento fatto per testamento, pur essendo irrevocabile, produce effetto solo dopo la morte del testatore (art. 256 c.c.)
14 La con testualità del riconoscimento lascia presupporre la pari assunzione di responsabilità dei genitori nei confronti del figlio e non offre perciò elementi per valutare l'interesse del figlio naturale all'assunzione del cognome in modo diverso da quello del figlio legittimo. Dovendo scegliere l'uno o l'altro dei genitori, la legge ha preferito seguire la tradizione.
15 Proprio perché la modifica del cognome deve essere operata nell'interesse del figlio, si è ritenuto che essa sia ammissibile non solo nel caso di previo riconoscimento materno, ma anche in quello di previo riconoscimento paterno.
Avv. Rosalia Conforti
Avvocato