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Riconoscimento figli, legislazione

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Riconoscimento figli, legislazione

UNREAD_POSTda DP » 09/02/2011, 9:25

Da uno scambio di opinioni nei commenti sul riconoscimento dei figli, alcuni riferimenti legislativi sul riconoscimento dei figli

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1231

Il riconoscimento di figli naurali: effetti e disciplina
07/03/2007 Autore : Avv. Rosalia Conforti Altri articoli dell'autore

La disciplina giuridica della filiazione naturale è di particolare difficoltà e sistemazione dogmatica. La stessa tematica e le modalità di riconoscimento del figlio così detto “illegittimo” rappresentano una prospettiva interessante per verificare l'evoluzione dei modelli di organizzazione familiare all'interno della struttura sociale e la relativa risposta del sistema normativo 1.

Ed infatti, la posizione giuridica del figlio nato fuori dal matrimonio è stata per secoli una posizione deteriore rispetto a quella del figlio nato durante il matrimonio. Soltanto con l'introduzione della Carta costituzionale e, quindi, con l'art. 3 in base al quale nessuna differenza di trattamento giuridico può farsi discendere dallo stato delle persone e con l'art. 30 comma I, secondo cui la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica, economica e sociale, viene affermato il principio secondo cui la posizione dei figli naturali ha dignità giuridica pari a quella dei figli legittimi.

Lo stato di figlio naturale si acquista innanzitutto attraverso il riconoscimento del figlio naturale. Il riconoscimento è l'atto attraverso il quale il genitore, mediante una dichiarazione di volontà attesta l'esistenza del rapporto di filiazione naturale, provocando la qualificazione giuridica del relativo status 2. La situazione rappresentata dalla nascita, infatti, non è in grado di produrre i suoi effetti tipici poiché la legge impone che, qualora si vogliano questi effetti, debba intervenire, come elemento integrativo della fattispecie, la dichiarazione del genitore dell'esistenza del rapporto, nel rispetto delle forme prescritte.

Nel nostro ordinamento è rimasto immutato il principio della volontarietà o non obbligatorietà del riconoscimento 3. Il riconoscimento può essere effettuato dal padre o dalla madre naturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che riconosce sia unito in matrimonio con altra persona al momento del concepimento.

L'ordinamento prevede che il riconoscimento non possa essere effettuato dai genitori che non abbiano compiuto i sedici anni: in ogni caso è valido il riconoscimento fatto dai genitori in occasione del proprio matrimonio 4.

Non tutti i figli possono essere riconosciuti. La legge contempla due categorie di figli che possono essere soggetti passivi del riconoscimento e che sono indicati sotto la denominazione di figli non riconoscibili: i figli incestuosi e di figli adulterini 5.

Mentre il codice del 1865 ne prevedeva l'assoluta irriconsocibilità, il nuovo codice ha statuito la possibilità per i figli incestuosi di essere riconosciuti, dietro autorizzazione del giudice “ avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ” allorquando: a) ambedue i genitori ignoravano il vincolo al tempo del concepimento; b) è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità; c) uno solo dei genitori è stato in buone fede (in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da costui).

Quanto ai figli adulterini, invece, essi possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del riconoscimento non era unito in matrimonio. Possono essere riconosciuti anche dal genitore unito in matrimonio, quando il vincolo coniugale sia sciolto per morte dell'altro coniuge e non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi (art. 252 comma 2, c.c.).

In ordine alla forma del riconoscimento l'ordinamento non richiede forme particolari 6: l'art. 254 c.c. individua il documento rappresentativo del rapporto di filiazione nell'atto di nascita od in una dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento può perciò essere contenuto nell'atto di nascita, con una dichiarazione contestuale alla dichiarazione di nascita, sia essa tempestiva che tardiva (art. 67 ordinamento stato civile), cioè compiuta dopo dieci giorni dalla nascita (art. 68 ord. st. civ.): in quest'ultima ipotesi l'atto sarà efficace dopo il procedimento di rettificazione da parte del Tribunale che ne dichiari la validità (art. 165 ord. st. civ.).

Il riconoscimento può essere effettuato anche con una dichiarazione distinta da quella di nascita, ricevuta direttamente dall'ufficiale di stato civile ed inserita mediante iscrizione, nel registro delle nascite (art. 84 ord. st. civ.).

Un'altra rilevante novità introdotta dalla legge di riforma nell'ambito della fattispecie in esame riguarda la previsione dell'assenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni per l'efficacia del suo riconoscimento e del consenso del genitore che abbia per primo effettuato il riconoscimento affinché " possa avvenire da parte dell'altro genitore " il riconoscimento del figlio che non ha compiuto sedici anni: soltanto il primo riconoscimento, od il riconoscimento congiunto, di un figlio infrasedicenne è pertanto incondizionatamente efficace.

Entrambe le disposizioni, nonostante forti dubbi sulla loro costituzionalità 7, trovano la loro ragione giustificativa nell'intento di valorizzare l'interesse del figlio, inteso nella sua più vasta accezione ed in tutte le sue possibili applicazioni, materiali, morali e spirituali, e di predisporre gli strumenti idonei alla sua migliore realizzazione.

L'assenso del figlio ultrasedicenne, ritenuto sufficientemente maturo per esprimere le sue convinzioni sulla opportunità o meno di questo atto, risponde quasi all'esigenza di una valutazione personale del suo interesse nei confronti di un evento in grado comunque di turbare sia il suo mondo interiore ed il suo equilibrio psichico, sia la sua vita di relazione, anche per il mutamento del cognome 8.

La previsione del consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento opera nella medesima prospettiva di tutela dell'interesse morale del figlio, non ancora ritenuto capace di una valutazione personale attendibile.

Ed invero. Sia l'assenso che il consenso, nonostante la diversa formulazione dei due commi dell'art. 250 c.c. che potrebbe indurre ad una diversa configurazione del riconoscimento nelle due ipotesi, operano entrambi come condizioni di efficacia di esso, che è perfettamente valido prima od in assenza dell'uno o dell'altro e pertanto irrevocabile ma inefficace.

È altresì opportuno sottolineare che, nonostante la previsione del comma 4 dell'art. 250 c.c. secondo cui il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio , esso è atto coercibile del genitore. È pur vero, però, che il rifiuto può essere soggetto ad impugnazione dinanzi al Tribunale per i Minorenni che, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del PM, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene conto del consenso mancante 9.

La determinazione degli effetti del riconoscimento impone innanzitutto di verificare il risultato al quale è pervenuto il processo di parificazione della condizione dei figli legittimi e dei figli naturali, sia sul piano dei rapporti personali tra genitore e figlio e dei rapporti patrimoniali sia sul piano dei diritti successori dei figli naturali.

Ed invero. Nei confronti del genitore che ha riconosciuto il figlio (o di ciascuno di essi se riconosciuto da entrambi) il rapporto di filiazione naturale ha lo stesso contenuto di quello della filiazione legittima. L'indice più rilevante di tale parificazione è offerto dal nuovo testo dell'art. 261 c.c., anche se con una interpretazione restrittiva si è attribuito alla norma "valore di solenne proclamazione della parità di trattamento rispetto al genitore, dei figli legittimi e naturali" 10.

Per effetto del rinvio contenuto in tale norma, i genitori sono tenuti al mantenimento, istruzione ed educazione della prole (art. 30, I co., Cost.) e nell'adempimento di tale obbligo, debbono tenere conto “delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art. 147 c.c.). Essi, inoltre, devono contribuire all'adempimento di tale obbligazione in proporzione delle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.). Il figlio, d'altro canto, è tenuto a rispettare i genitori e, se convive con essi (o con uno di essi) a contribuire, in relazione alla proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.).

Nella filiazione naturale riconosciuta l'esercizio della potestà si collega al fatto del riconoscimento e della convivenza tra i genitori e tra questi e il figlio. Esso è infatti attribuito al genitore che ha effettuato il riconoscimento o ad entrambi i genitori, se il riconoscimento è di entrambi e siano conviventi o, se manca quest'ultimo elemento, al genitore che per primo lo ha compiuto. Al genitore che non esercita la potestà, l'art. 317 bis 11 attribuisce il potere di vigilare sulla educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Sul piano del regime successorio, le soluzioni adottate dalla legge di riforma sono state orientate in duplice direzione: verso l'affermazione del sacrificio dei diritti successori degli altri membri della famiglia legittima rispetto a quelli spettanti ai figli nati fuori del matrimonio e verso la totale parificazione della condizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali nell'ambito sia della successione necessaria che della successione legittima.

Il primo risultato è stato raggiunto: sia con la previsione dell'art. 538 c.c., che riserva a favore degli ascendenti legittimi un terzo del patrimonio - che si riduce ad un quarto nell'ipotesi di concorso con il coniuge (art. 544 c.c.) - soltanto "se chi muore non lascia figli legittimi né naturali", sia con l'art. 467 c.c., che prevede il diritto di rappresentazione per i discendenti naturali nei confronti del proprio ascendente anche in presenza di discendenti legittimi.

La parificazione della posizione giuridica dei figli legittimi e dei figli naturali nell'ambito della successione dei legittimari è disposta dall'art. 537 c.c., che fissa nella medesima misura la quota di riserva a favore dei figli legittimi e naturali, con il sistema del dimensionamento della quota in relazione al numero dei figli 12.

Gli effetti del riconoscimento non possono in nessun modo essere limitati dalle parti: ogni clausola in tal senso dell'atto di riconoscimento è nulla. Il riconoscimento non ammette condizioni o termini, i quali si hanno per non apposti 13. Comunque si ricostruisca la natura dell'atto di riconoscimento, si deve ritenere che gli effetti retroagiscono al momento della nascita del figlio. In un solo caso gli effetti operano ex nunc : quello del riconoscimento del figlio ammesso con decreto del Capo dello Stato, nel quale gli effetti si producono dal giorno del decreto (art. 252, comma 3, c.c.).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. È consentito, tuttavia, al figlio che sia stato successivamente riconosciuto dal padre, aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno (art. 262 c.c.). Al figlio si attribuisce, perciò, il cognome di quel genitore che con il proprio tempestivo riconoscimento abbia dimostrato un più fattivo interessamento nei suoi confronti. Se l'accertamento della filiazione è avvenuto contestualmente nei confronti di entrambi, il figlio assume il cognome del padre 14. Se il figlio è minore, l'assunzione del cognome paterno è decisa dal giudice, in funzione dell'interesse del figlio 15.

Avv. Rosalia Conforti
Note:

1 Costanza, Filiazione naturale, in Enc. Giuridica Treccani, vol. XIV, 1989, Roma.

2 Petrone, Riconoscimento del figlio naturale, in Enc. Diritto, vol. XL, 1989, Roma.

3 La relazione parentale che si insatura tra genitore e figlio con il riconoscimento risponde in concreto all'interesse del figlio stesso nella misura in cui esso favorisca il suo sviluppo in un ambiente sereno ed accogliente:un riconoscimento obbligatorio, ancor più forzato, produrrebbe, con tutta probabilità, effetti del tutto contrari.

4 Tale disposizione non sembra né giustificata né opportuna. Non giustificata perché se da un lato l'ordinamento consente alla donna infrasedicenne di determinarsi liberamente nell'interruzione della gravidanza, compiendo una scelta che segnerà inevitabilmente tutta la vita, non si comprende perché lo stesso ordinamento ne disconosca la capacità di assumersi una responsabilità di un figlio che vuole accettare. Non opportuna perché lascia il bambino che nasce in una situazione di precarietà e lo obbliga a rimanere per un certo periodo privo di uno status.

5 I figli incestuosi sono coloro che sono nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta (art. 251c.c.). Sono figli adulterini, invece, quelli nati dall'unione di due persone, almeno una delle quali era al momento del concepimento legata da matrimonio con un terzo.

6 La giurisprudenza ha chiarito che per il riconoscimento non è necessario l'uso di formule sacramentali (in tal senso C. App. Milano 20 gennaio 1954, in Rep. Foro It. , 1943, 45 voce Filiazione, n. 32).

7 I dubbi di costituzionalità sono stati avanzati sulla base di una interpretazione della norma che, tenendo presente esclusivamente l'interesse del minore, trascura il diritto - dovere del genitore al riconoscimento della propria prole naturale, costituzionalmente garantito dall'art. 30 cost.; questo diritto è pur sempre un dovere del genitore che risponde in linea di principio all'interesse del figlio, che dallo stesso vede realizzato il proprio diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e che può essere escluso (con ciò realizzando l'interesse del figlio) in quanto sia provata - sia pure sulla base di un giudizio ex ante - l'incapacità del genitore all'adempimento dei suoi compiti.

8 L'art. 262 c.c. dispone che il figlio assuma il cognome del genitore che per primo l'ha riconosciuto. Se il riconoscimento è contestuale, il figlio naturale assume il cognome del padre. È consentito tuttavia al figlio, che sia stato riconosciuto in epoca successiva dal padre aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno. Se il figlio è minore, decide il giudice circa l'opportunità dell'assunzione del cognome del padre

9 Il mancato consenso è infatti legittimo solo allorquando sia giustificato da circostanza gravi ed eccezionali che contrastino con gli interessi morali e materiali del minore. Con sentenza 5115 del 3 aprile 2003 la Cassazione ha stabilito che l'interesse del genitore naturale al riconoscimento del figlio può essere sacrificato solo se questo provoca un trauma al minore. Nel caso in cui risponda all'interesse del minore e non gli rechi danno, non avrà alcun valore il dissenso del genitore che ha già riconosciuto il bambino.

10 Così Carraio, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Trabucchi, t.1, pt .II, Padova, 1077, 682. La norma dispone infatti che “ il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti o doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ” . Essa infatti contiene un'affermazione di principio assai notevole in quanto sembra escludere che la nascita fuori del matrimonio possa costituire per il figlio ragione di un trattamento giuridico differenziato.

11 Questo articolo nulla prevede riguardo al potere dei genitori di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse del figlio: ciò a causa della mancanza tra di essi di un rapporto giuridicamente impegnativo. Tanto a sottolineare i requisiti di autonomia ed individualità del rapporto di filiazione naturale.

12 In questo quadro normativo diventa arbitraria la disparità di trattamento prevista nel comma ult. dell'art. 537 c.c. inerente al diritto di commutazione dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali. Dal legislatore del '42 questo istituto era configurato come diritto dei figli legittimi di escludere dalla comunione ereditaria i figli naturali, le cui ragioni potevano essere soddisfatte mediante il pagamento di somme di denaro o in beni immobili ereditari, facenti parte dell'asse ereditario e identificati in modo che il loro valore corrispondesse esattamente all'importo della loro quota. La legge di riforma, nella sua diversa ratio, ha modificato questa disciplina, attribuendo ai figli naturali la possibilità di opporsi all'esercizio della commutazione: sull'opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

13 Unica eccezione, dovuta alla particolare natura dell'atto nel quale il riconoscimento ha luogo, è quella per cui il riconoscimento fatto per testamento, pur essendo irrevocabile, produce effetto solo dopo la morte del testatore (art. 256 c.c.)

14 La con testualità del riconoscimento lascia presupporre la pari assunzione di responsabilità dei genitori nei confronti del figlio e non offre perciò elementi per valutare l'interesse del figlio naturale all'assunzione del cognome in modo diverso da quello del figlio legittimo. Dovendo scegliere l'uno o l'altro dei genitori, la legge ha preferito seguire la tradizione.

15 Proprio perché la modifica del cognome deve essere operata nell'interesse del figlio, si è ritenuto che essa sia ammissibile non solo nel caso di previo riconoscimento materno, ma anche in quello di previo riconoscimento paterno.
Avv. Rosalia Conforti
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Sentenza N.341/1990 Re: Riconoscimento figli

UNREAD_POSTda DP » 09/02/2011, 9:27

http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0341s-90.html

SENTENZA N.341

ANNO 1990



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 del codice civile in relazione all'art. 316 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento per dichiarazione di paternità naturale instaurato da Michelangeli Laura nell'interesse del figlio minore Michelangeli Flavio, iscritta al n. 165 del registro ordinanza 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.



Ritenuto in fatto



Nel corso di un procedimento instaurato da L.M., per essere ammessa, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., a promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nell'interesse del figlio minore, il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 30 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 cod. civ. "nella parte in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 cod. civ. nell'interesse del figlio infrasedicenne, che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità".

Premesso che il significato dell'attribuzione della competenza al Tribunale dei minorenni, disposta dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, quando l'azione di cui all'art. 269 cod. civ. é esercitata per conto di minori, non si esaurisce in quello di un semplice spostamento di competenza, il giudice a quo lamenta che la funzione di tutela dell'interesse dei minori, caratteristica di questo giudice specializzato, non possa esplicarsi nel caso di cui si controverte, a differenza di altri casi concernenti la costituzione tardiva o la modificazione dello status dei minore, quali il caso di opposizione del genitore, che per primo ha riconosciuto il figlio, al riconoscimento da parte dell'altro (art. 250, quarto comma), il caso di esercizio dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale da parte del tutore (art. 273, primo comma) e il caso di domanda di legittimazione (art. 284).

Tale disparità di disciplina é ritenuta contraria al principio di eguaglianza.



Considerato in diritto



1. - II Tribunale dei minorenni di Ancona ritiene contrastanti con l'art. 3 della Costituzione gli artt. 273 e 274 cod. civ. nella parte in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 per conto del figlio infrasedicenne, che il giudice valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

2. - Diversamente da quanto sembra ritenere il giudice a quo, la questione non può investire congiuntamente gli artt. 273 e 274 a guisa di <combinato disposto>. In realtà l'ordinanza propone due questioni, una principale, l'altra subordinata. La prima prospetta l'estensione al genitore del requisito dell'autorizzazione del giudice, previsto dall'art. 273 nel caso di esercizio dell'azione da parte del tutore. La seconda prospetta la valutazione dell'interesse del minore, quando l'azione sia promossa dal genitore esercente la potestà di cui all'art. 316, come un elemento del giudizio di delibazione previsto dall'art. 274, impugnando il primo comma di questo articolo in quanto non subordina l'ammissibilità dell'azione, oltre che al concorso di specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la rispondenza all'interesse del minore.

L'articolazione nelle due questioni ora distinte risulta dalla motivazione dell'ordinanza, 1à dove, dopo avere osservato che nel caso del tutore la legge ritiene necessario un preventivo apprezzamento dell'interesse del minore da parte dell'organo statuale nella forma dell'autorizzazione, il giudice a quo afferma: <Orbene non si comprende perchè il genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 possa invece liberamente agire in giudizio e la sua richiesta, neppure nella successiva fase di esame di ammissibilità dell'azione, non debba essere valutata quale corrispondente o meno all'interesse del minore>.

3. -In ordine all'art. 273 la questione non è fondata. Che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere l'autorizzazione del giudice si giustifica in base alla regola generale dell'art. 374 n. 5 cod. civ., secondo cui il tutore non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato ad agire senza bisogno di autorizzazione, tranne che per i giudizi relativi agli atti per i quali è richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma.

Nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice non può essere prospettata nella forma di un atto (autorizzazione) integrativo della legittimazione ad agire.

4. - La questione è fondata in ordine all'art. 274.

Dei vari termini di comparazione proposti dal giudice a quo la Corte ritiene idoneo quello indicato nell'art. 250, quarto comma, cod. civ. Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore assoluto all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il minore sia privo di status o il genitore che per primo lo ha riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte dell'altro. In questi due casi, con una valutazione tipica, il riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del minore.

Quando invece insorga conflitto tra i genitori, in quanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare il riconoscimento.

Analogo controllo non è previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi, decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della paternità o maternità naturale. Fino al 1983 la diversità di disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'art. 269 cod. civ., cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse di minori di età (art. 38 disp. att., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale. Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono essere evitati, dopo la costituzione dello status di filiazione, con i provvedimenti previsti dall'art. 277, secondo comma, cod. civ.

Indipendentemente dal confronto con l'art. 250, quarto comma, la norma impugnata appare contrastante anche col principio di razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.

5.-Non varrebbe obiettare che il procedimento preliminare di delibazione sull'ammissibilità dell'azione è organizzato dall'art. 274 a tutela del convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La veridicità del preteso rapporto di filiazione col convenuto, del quale il giudice deve in questa prima fase del giudizio controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del minore. Non vi è quindi alcun osta colo di ordine logico, e tanto meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro aspetto di tale interesse, cioé la convenienza al minore dell'accertamento formale del rapporto di filiazione.

Del resto, questa integrazione del giudizio previsto dall'art. 274 si è già prodotta in pratica nel caso di azione esercitata dal tutore. É da ritenere, infatti, che in virtù del citato art. 68 della legge n. 184 del 1983 il tribunale per i minorenni (e non più il giudice tutelare) sia competente anche per l'autorizzazione richiesta dall'art. 273, primo comma, con la conseguenza che il procedimento autorizzativo viene assorbito nel giudizio di delibazione di cui all'art. 274.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20/07/90.
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