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Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

Quando finirà la crisi economica?
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Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:39

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

Download pdf finanziaria DL 98 luglio 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria, nonché di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il
rilancio della competitività economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica
ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali

componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui
all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il
principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in
funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei
Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti,
ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per
trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità
a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli
erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta
dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di
Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti
all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia
di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite
all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste
entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in
aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o
rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Auto blu

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della
Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le
auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o
rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di
servizio al fine di ridurne numero e costo.

Art. 3 Aerei blu

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e
Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con
riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Art. 4 Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei
titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della
Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, nè destinato
personale pubblico, nè messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di
informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme
le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della
propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 5 Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per
cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di
autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Art. 6 Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1,
comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento,
così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono
sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i
movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per
un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno.".

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 7 Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.

Art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici
inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle
società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o
l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla
pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

CAPO II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche

Art. 9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle
Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012,
d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione
dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le
analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici,

anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello
Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche
dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività
di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e
facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel
rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto
nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del
comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il
Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e
la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti
da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al
comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro
competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del
presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate
alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente
all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi
indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per
il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo
comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima
legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere
sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle
risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun
Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono
sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere
mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di
spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate,
possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza
dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è
quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma
38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio
dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già
esistenti.
L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la
conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte
negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai
fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree
sottoutilizzate.

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini
della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente
perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il
correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal
Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del
bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le
dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui
al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento
degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco
Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti
territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti
variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo
decreto può essere reso disponibile.

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012,
2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve

essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti
commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi
la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni
disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

(segue)
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segue Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:41

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese
cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali,
le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri,
determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: entro il 31 luglio"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare
n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per
l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del
comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio”.

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere
estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi
dell'articolo 1197 del codice civile.

19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto
Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare
adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i
soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i
soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti
anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o
sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e
dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o
comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze
armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa
complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal
patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6
entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi
della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad
incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il
Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di
spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica
sul sito http://www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il
piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di
Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di
negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto
definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service

Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative
modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di
remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e
mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione
dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di
misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli
acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte
dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente
comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini
dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma
447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su
richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed
al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per
l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il
Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di
effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da
Consip S.p.A.

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente:
"453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza
pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro
conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244”.

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra
inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il
mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in
forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e

privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e
straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie,
anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il
Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le
risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici
pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle
predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;
b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste
in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di
verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere
dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono
di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione
ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati
a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio
successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello
Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può
stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i
progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula
accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore
individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione

degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito
internet dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al
comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e
straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti
fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla
base delle comunicazioni dì cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che
possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi
manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti
stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione
quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività
culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal
comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione
degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di
manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali
strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,
selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa
pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma
2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata
realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse
risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine

di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione
della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere
pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

(segue)
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:43

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,
lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i
livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31
dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la
razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti
accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,
sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai
suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle
unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31
gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi
dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222,
quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le
parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n.
43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni
pubbliche a valori di mercato".

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
"l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle
seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

Art. 13 Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto
fondo è ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione è incrementata di
100 milioni di euro nell'anno 2015.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno
2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni
di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno
2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020.

Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è
attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio
degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi,
richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP
riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio
delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini
dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei
conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (2).

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei
propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale
indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1,
comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,
comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati
messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata
«Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente
comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze
assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di
terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di
cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella
C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi
alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e
patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito
alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente,
con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,
nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero
di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con
particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello
Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per
conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta
di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il
suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa
interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-
patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in
liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società
posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno
dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla
data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società
trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo
per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e
le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore
importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella
liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio
dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività
culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in
liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo
stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate
le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a
favore di Cinecittà Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso
la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività
culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il
Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti
inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono
esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di
destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e
delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto
Ministero dell'economia e delle finanze”.

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è
altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti
commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo
degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese
sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee
guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed
internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta,
oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria
italiana e della Associazione bancaria italiana.

20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei
rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al
Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico
provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in
servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo
economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la
necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla
gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti
giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di
obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in
particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del
Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei
compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE
continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la
continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio
per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza
dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la
promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero
degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche
a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al
Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro
delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di
internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni
all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle

consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione è
accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista
del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli
addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del
Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma
19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle
imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le
modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il
personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo
economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della
regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di
funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di
assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi
e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI
con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze
equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle
manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese
televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI
subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio
dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La

consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione
organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area
VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30
giugno 199, n. 509».

Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari
straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato
raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle
funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è
nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede
all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o
contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già
erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più
elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del
personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed
agli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con
la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i
commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al

commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento
all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma
2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila
euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto
dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei
termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub
commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma
costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati
nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria
delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo
commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può
delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente
articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

(segue) testo finanziaria
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:45

CAPO III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza,
previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza,
previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della
spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli
anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30
milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle
finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli
enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale
tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare
l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome,
nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta
delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste
dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle
amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la
riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione
delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con
eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi
previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario
delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno
piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di
funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle

consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione
vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente
realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate
annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50
per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui
al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi
sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora,
per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni
della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno
degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno
immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le
predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le
assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di
rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a
disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di
diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice
civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e
senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di
lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai
seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in
ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o

successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il
regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato
durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di
attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche
amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non
necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna,
sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato
dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le
modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle
disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli
altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche
al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a
partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di
riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di
quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i
dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del
Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti
operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie
a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento
di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da
emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella
misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci
ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana
del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle
regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato
nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario
nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati
sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione
tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei
consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al
decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE),
compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a
livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e
al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.
Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente
lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento
della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è
recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al
ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono
finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza,

l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre
alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino
comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e
12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle
manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in
materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio
2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio
2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle
misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento
corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di
spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente
il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di
settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le
citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo
netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si
applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai
disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti
disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma
88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti
da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costrizione, le necessarie misure,
anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:
"88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi
costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del
servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione
statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione
Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la
validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici
sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo da
garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti
legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario
regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del
servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la salute 2010 - 2012 e
definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e
dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla
lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonché al fine di
consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174,
quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato
il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può
essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di
incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede
congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario,
come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli
oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non

utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207
del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli
stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196
del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare
per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse
da quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro,
per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a
decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

(segue)
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:46

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per
l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo
1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 486,5 milioni di euro per far
fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con
riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia,
Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto
di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n.
296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data
3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla
ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si
provvede con decreto del Ministro della salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute
verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti,
l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al
progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si
provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario
liquidatore.

9. Per la realizzazione e delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'anno 2011 la
corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli
anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui
realizzazione, sulle risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro
annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in
relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di
potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal
Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e
senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di
modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004,
anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte
all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della
salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale
dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e
specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma
l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle
corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali
competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa
può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge
n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in
commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità
informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in
commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata
riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.

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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, test

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:47

Art. 18 Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e
il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse
di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella
disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di
cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla
durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-
2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice
di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura
del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2014"; nel medesimo comma
sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter:
1) al primo periodo, la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2012";
2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"2016" e "2014"; nel medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "biennio precedente".

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la
differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di
matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la
predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta

fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335
del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in
vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le
percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in
proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è
fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (3), ad eccezione del
comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti
irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti
pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso
che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata
in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo
del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data,
con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione
e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo
svolgimento della relativa attività professionale.
Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta
per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto
termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni
caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti
che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi
statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti
salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella
istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli
enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione
contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a
14.

16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti
al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta
assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di
cui al comma 1-bis".

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia
abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sì
interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori
ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di
attività lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565", può essere effettuato anche delegando il centro servizi o
l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla
Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4.
Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del
comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento
dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni,
anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei
requisiti sanitari.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 25 marzo 1933,
n. 79».
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:48

Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-
septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi
entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle
proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso
l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso
l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso
l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa
e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e
all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse

finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte
nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a
legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione
finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a
decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate
al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204
del 1998.

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a
decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione
delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con
almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità,
ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente,
educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni
organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di
spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del
combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-
legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di
scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il
parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in
deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un
docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di
classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene
data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione
degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del
docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante
dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data
di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima
applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30
giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di
appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e
tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa
vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia
stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle
Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità
maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste
dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione,
nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della
mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro

dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni
legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 20 Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le
province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non
istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a
criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo
valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti
dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior
concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e
il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31
ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Il presente comma non si applica
alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità ed alle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite
le modalità per l'attuazione del presente comma.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di
governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in
rapporto alla popolazione residente;
d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo
triennio;
e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;

g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
h) autonomia finanziaria;
i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate
da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa,
fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del
2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo
finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione
stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente
sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il
contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ridotto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi
del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento
all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal
comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno
2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e
successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.

6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati
nella classe più virtuosa, nonché nella classe immediatamente successiva per virtuosità, non si
applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13
del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della
compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono

ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e
successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno
2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale
di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef,
dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la
riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto
ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente
comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del comma 6.

8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti
locali della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartita secondo un criterio proporzionale.

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (4), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute
anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero
che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
alle società quotate su mercati regolamentari.".

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere
dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il
seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto
del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le
stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte
l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del
servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni
della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le
disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti
trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo
perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti
fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione
corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,
purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 2008, n. 133».
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:48

CAPO IV

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario

Art. 21 Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione

di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e
75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009.

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata
all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle
regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse
all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità
interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo
per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di
stabilità.

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti
ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di
trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13
dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto
di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico,
per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per
velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-ter, conformemente al diritto
comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37,
comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei servizi universali
di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato
comma 11-ter, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al
quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo
non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati
dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi
nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli
oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di
servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di
autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate.
L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.";
2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di
indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei
servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta
al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla
richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il
responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e può essere confermato una
sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis è incompatibile con incarichi
politici elettivi, nè può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto
con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis
non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici, nè
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio
resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico
completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale
governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono
attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far
data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano
dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e
fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni
di euro per l'anno 2011.

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli
obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se
meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di
carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle
spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220,
è aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale".

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e
nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle
campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni

1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da
corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso
Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito
secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano
privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191.

Art. 22 Conto di disponibilità

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le
amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti
accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per
cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun
esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera
dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e
eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione
previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel
presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della
Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i
versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a
500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo
rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti
effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di
riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti
inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno
sull'importo versato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì
autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che
detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi
nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In
particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei
versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli
obblighi fissati dalle presenti disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi,
finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla
gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e
sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si
applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega
unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento
degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:49

CAPO V

Disposizioni in materia di entrate

Disposizioni in materia di entrate

Art. 23 Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23
applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su
prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società

controllata dalla stessa controllante.”
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al
comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche
agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre
2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è
dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di
garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.".
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono
soppresse;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli
inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385:
1) per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale euro 120;
b) con periodicità semestrale euro 60;
c) con periodicità trimestrale euro 30;
d) con periodicità mensile euro 10;
2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:
a) con periodicità annuale euro 150,00;
b) con periodicità semestrale euro 75,00;
c) con periodicità trimestrale euro 37,50;
d) con periodicità mensile euro 12,50;
3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale
o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:
a) con periodicità annuale euro 380,00;
b) con periodicità semestrale euro 190,00;
c) con periodicità trimestrale euro 95,00;
d) con periodicità mensile euro 31,66".
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per
cento".

9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la
determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e
per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime
di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso
alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo
che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva.".
10. Per rendere più rigoroso il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili,
all'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la quota di ammortamento
finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente
misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli
102 e 103.";
b) il comma 4 è abrogato.
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (5), le disposizioni
del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività
immateriali,all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni
di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e
altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al
regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per
partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative
previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della
partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad
avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle
partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in
periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta
sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di
attuazione dei commi da 12 a 14.
16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono
dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il
contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un
anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia" sono
soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "e con la prestazione
della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione, se l'importo delle rate successive
alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo
delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla
stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis è sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle
entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da
stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia

delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di
cui all'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater è aggiunto il
seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per
tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto,
non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la
dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, ridotta ad un quarto.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a
conoscenza del contribuente.

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo
32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le
attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziari e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le attività
finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o
dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto
rapporti di natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le
attività finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle società ed enti di assicurazione per le
attività finanziarie," e dopo le parole: "nonché alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi
operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale" sono sostituite
dalle seguenti: "e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai
conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la

completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati
e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle
seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti,
relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32,
non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio".
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma,
devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale
dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante
regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da
quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo
comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7)
dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il
seguente comma: "1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali
integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il
seguente periodo: "Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione
del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera: "e) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione
che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso il seguente
periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente:" 2-bis.1: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico
invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis è inserito il
seguente:" 4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per
cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente
non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis è inserito il
seguente: "2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per
cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente
non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente: "7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La
disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta
data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole:
"possono essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo
precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1,
primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" è sostituita dalla seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti
parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste
dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure
esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti. "in
caso di inesigibilità";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma : "6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma
6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno
successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente
della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il
diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le
procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro
il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali.
L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli
interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina
dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello

stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto,
si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le
parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola:
"esecutiva" sono inserite le seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a: "data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito" sono inserite le seguenti: "; a tale fine, il titolare
dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei
relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 e 215.
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli
indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui
redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato
indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in
data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per
effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado
del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui
all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista
dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99
dello stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "è aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti
i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei
corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si
applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi
identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata
direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del
coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza
possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16
dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai
versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30
giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1,
commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del
contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è
inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalità di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali
e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività
ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili
cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo
comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, per gli
atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "esclusi quelli
degli organi giurisdizionali" sono soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli
atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il

domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei
rappresentanti in giudizio.

(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 luglio 2000,
n. 212».
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Re: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, testo

Messaggioda News DP » 21/07/2011, 17:50

Art. 24 Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai
concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo
automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario
può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista
dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano
dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le
somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo
stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica.
Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare,
entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute
anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia

l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le
garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si
applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal
soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo
superiore rispetto alla somma da rateizzare.

8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e
delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla
rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi,
anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in
denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle
amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di
sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando
elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si
oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile
utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione
dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista
per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora
definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori
imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività
amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano
le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e
provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli
altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o
senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le
attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto
l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza
per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in
materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal
240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro
5.000.".

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonché i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni
diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che
consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione
amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente
comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco,
all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono
applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente
in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai

provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i
soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del
presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato
la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le
autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
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