D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria, nonché di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il
rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE
CAPO I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica
ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali
componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui
all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il
principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in
funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei
Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti,
ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per
trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità
a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli
erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta
dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di
Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti
all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia
di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite
all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste
entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in
aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o
rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 Auto blu
1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della
Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le
auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o
rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di
servizio al fine di ridurne numero e costo.
Art. 3 Aerei blu
1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e
Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con
riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art. 4 Benefits
1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei
titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della
Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, nè destinato
personale pubblico, nè messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di
informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme
le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della
propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 5 Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali
1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per
cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di
autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
Art. 6 Finanziamento dei partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1,
comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento,
così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono
sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i
movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per
un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno.".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 7 Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.
Art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici
inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle
società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o
l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla
pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
CAPO II
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
Art. 9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle
Amministrazioni dello Stato
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012,
d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione
dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le
analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici,
anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello
Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche
dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività
di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e
facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel
rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto
nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del
comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il
Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e
la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti
da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al
comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro
competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.
Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del
presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate
alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente
all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi
indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per
il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo
comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima
legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere
sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle
risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun
Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono
sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere
mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di
spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate,
possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza
dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è
quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma
38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio
dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già
esistenti.
L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la
conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte
negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai
fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree
sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini
della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente
perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il
correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal
Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del
bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le
dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui
al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento
degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco
Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti
territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti
variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo
decreto può essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012,
2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve
essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti
commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi
la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni
disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
(segue)

















