22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da
uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i
concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente,
rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di
rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente
periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società , associazione o, comunque, un ente
collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società ,
associazione o all'ente e il rappresentante legale della società , associazione o ente collettivo è
obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai
fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di
prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento
deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2
per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano
la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione
deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale società , nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può
partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo di
concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o
negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalitÃ
organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica
anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero
imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di
capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure
ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli
estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che
detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la
dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la
revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione
vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in
corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi
commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei
cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese
nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n.
88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del
giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a
segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi
identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello
Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio
o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti
carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da
trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza
all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del
trasgressore.
31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste
a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi
numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei
concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il
finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari
devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.
33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al
10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalitÃ
di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle
nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n.
88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono
altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel
rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il
30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte
a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino
i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti
di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte
risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30
settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete
per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata
sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti
e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei
videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di
nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data
della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a
fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali
già acquisite, senza soluzioni di continuità . Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente
di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti
periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle
concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo
una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietÃ
dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva giÃ
determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete
distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la
concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attivitÃ
principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole
comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non
può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio
economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei
requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la
raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano
aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per
concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di
scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per
cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato
nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate
le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva
ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base
d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di
altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato
stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad
oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti
dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da
quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo,
con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un
montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco
Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari,
alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è
disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte
dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale
versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori
disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco,
all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione
del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre
2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie
e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i
seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di
criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della
tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata
sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e
controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e
produttività minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima
rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute
dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove
applicabili, anche di produttività minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio,
da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima
zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili
sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi
riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non
sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso
l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e
del criterio della produttività minima per il rinnovo.

















