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Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

Quando finirà la crisi economica?
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, test

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 17:51

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da
uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i
concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente,
rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di
rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente
periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente
collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società,
associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è
obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai
fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di
prevenzione dei fenomeni ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento
deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2
per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano
la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione
deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può
partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo di
concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o
negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648,
648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità
organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica

anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero
imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di
capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure
ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli
estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che
detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la
dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la
revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione
vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in
corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi
commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei
cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese
nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n.
88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del
giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a
segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi
identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello
Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio
o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti
carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da
trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza
all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del
trasgressore.

31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste
a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi
numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei
concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il
finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari
devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al
10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità
di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle
nuove disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n.
88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono
altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel
rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il
30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte
a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino
i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti
di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte
risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30
settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete
per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata
sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti
e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei

videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di
nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data
della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a
fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali
già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente
di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti
periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle
concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo
una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà
dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già
determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete
distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la
concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività
principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole
comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e
sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non
può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio
economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei
requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la
raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano
aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per
concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di
scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per
cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato
nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate
le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva
ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base

d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di
altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato
stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad
oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti
dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da
quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo,
con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un
montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco
Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".

41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari,
alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è
disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte
dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale
versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori
disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco,
all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione
del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre
2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie

e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i
seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di
criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della
tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata
sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e
controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e
produttività minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima
rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute
dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove
applicabili, anche di produttività minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio,
da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima
zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili
sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi
riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non
sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso
l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e
del criterio della produttività minima per il rinnovo.
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UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 17:53

Art. 25 Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della
banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle
frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del
presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo
sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31
dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in
ambito locale,";

2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro
attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono
sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8";
3) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino
successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo
periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente
dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota, non superiore al 50 per
cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al
settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate
può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di
240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse
nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e
provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la
reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto
avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel
caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire
ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze
possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono
essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di
disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti
in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie
di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie
non risultino destinatari di diritti d'uso. "

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

Art. 26 Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di
quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa,
collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti
aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo,
sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale
e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità
ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il
lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono
riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio
2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente
alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno
intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e
delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del
24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1,
attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui
ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del

regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo
precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui
viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la
concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono soppresse.

Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura
non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente
consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più
di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi
ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove
necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una
componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in
misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro
delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli
impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31
ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli
impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre
2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali
di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello
sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme
funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere
dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro
un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento
entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per
ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente
assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga
effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto
rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i
vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo
71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti
di ampiezza della superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono
soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".

10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su
impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di
distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della
licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività

si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle
disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione
carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro
deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni
contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98, test

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 17:54

Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti
all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del
titolo di studio;
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di
studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le
camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi
controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela
del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione
di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito
nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale

di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c),
d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base
regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai
commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro
per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al
buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei
soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del
lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire
l'attività di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in
materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o
indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili
a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e
del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore
del presente decreto.

Art. 30 Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di
accesso a internet per tutti i cittadini "ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s" (e
almeno per il 50% "al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello sviluppo economico, con il
concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o
mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà
orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla
realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la
valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture
ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in
conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per
lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è
competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari
alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata
remunerazione dei capitali investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse
pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per
assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà
prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della
spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

Art. 31 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese,
utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla
Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati
UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-
stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno
Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione
locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del
FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono
stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette
condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa
autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo di cui al comma 1
sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie
da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione
delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto , non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia
stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti
approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del
relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui

soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e
dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della
legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del
relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno
chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai
sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di
cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico
del Frejus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte,
in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio
2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione
obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale
alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la
realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie

per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale
i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare
riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica.

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1,
è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa
per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta
quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei
termini di cui al presente comma.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-
septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché
all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire
l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei
confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite
essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.

Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o
più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi
da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate
dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto
interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del
risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma
2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori
qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di
valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di
acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del
suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che
prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri
enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1
possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e
diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di
valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza
pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche
privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al
presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia
di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai
provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili
previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura
assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle
quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3,
comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può
essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il
procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui
viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede
alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al
comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di
regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i
soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato
decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di
conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1,
la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante
rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante
il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle
corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene
all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica
degli immobili conferiti."

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui il
commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello
Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 17:58

Art. 34 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il
seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli
interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e
non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore
venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da
cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di
un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche
durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente
comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme
eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale,
sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui
al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di

pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni
dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo
risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è
specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che
ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di
trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto
condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro
deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in
copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato
per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di
terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti
privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione
forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è
imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro
diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può
procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o
pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico
nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata
in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o
annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse
pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate
dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.".

Art. 35 Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di
impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la
misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema
strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non

concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma
operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per
la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario
i - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la
definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le
misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela
delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione
consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti
radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo
87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio
per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di
comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt
e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a
comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo
4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un
provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e
festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla
disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ",
nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto
il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo
dei combustibili".

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di
indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato,
quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando
le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei
limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non
comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima
condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le
quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori
di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui
esercizio è dato in concessione;
3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in
scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del
Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni
Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire
in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse
nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle
leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle
strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti
necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le
strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico
e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od
enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche
per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate
relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di
concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli
atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b),
il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza
già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici
di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente
soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è
trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le
risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296
del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti
delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si
applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato
rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla
riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al
trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo
stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.
predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui

al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 18:01

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta
società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi
incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa
di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei
componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello
statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di
controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle
controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati,
entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della

durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della
natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario,
viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali
consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di
cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari
possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà
universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i
consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e
previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del
primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche
con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra
attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla
formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti
previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso
spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non
costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo
civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono
soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il
contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono
soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e
V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV,
titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono
soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo
711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e
per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro
206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro
450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro
660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare
il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della
metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a
euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per
le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il
codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo
unificato è aumentato della metà.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per
quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il
contributo dovuto è di euro 300.
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990
avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per
le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si
applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi
non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei
casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono
aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello
principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da
apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di
prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," è soppressa la seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) alla lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile," è soppressa la seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole: "processo civile" è soppressa la seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento
del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 è abrogato.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 18:02

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente
periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi
urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle
risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per
il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese
le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli
Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per
gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse
utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi
di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità
previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i
competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può
essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei
riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il
decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione
degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime
destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in
quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici
giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30
aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano
pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per
cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota
variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza
cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date

di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è
ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di
autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui
al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di
cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e
della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13,
comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste
dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di
giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse
stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del
contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in
misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura
comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e"
sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente
mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero
della giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali
indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di
ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e
sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei
revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato

dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di
contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali
finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4,
della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-
bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con
provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e
le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis,
commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24.
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UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 18:02

Art. 38 (6) Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena
operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata
ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di
giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui
valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della
pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche
d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura
civile."
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il
Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a
norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le
previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della
domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di

decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con decreto
pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate
nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non
impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente
alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle
relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di
inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in
giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti
previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri
compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle
medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare
richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente
competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può
procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza
decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle
prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative
differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore
della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di
occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai
lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi
nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali
maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla
relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.
L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato
a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile".

(6) NDR: La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quanto pubblicato in G.U.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 18:03

Art. 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo
altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello Stato, in
servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le
previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle
seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle
seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) è soppressa;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di
rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti
singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) è soppressa;
4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado
di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera
i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione
tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie
regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro
che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella
regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da
assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati
dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria
segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi
di segreteria della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attività" è aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal
Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13,
comma 1;";

2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attività
giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni
di incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione
delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle
cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai
quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia
di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta
data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono
riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette
commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta
successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione
del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il
personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una
valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente
competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad
accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci
fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare
sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di
corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con
l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio
spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in
godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia
della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono
introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma
2";
2) opo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano
gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo
tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo
unificato previste dall'articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il
più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente
articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila
euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto
preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo
12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato
l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano
l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4
dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione
dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o
parziale dell'atto, nè l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di

mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia
stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli
22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data
antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento
parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento
parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare
parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di
mediazione.".

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo
notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla
data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del
giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica
soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30
giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione
di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello
nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è
stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La
comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data
deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di
versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del
presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di
garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle
attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse
da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a.,
nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo
decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione
con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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segue: Finanziaria DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, testo

UNREAD_POSTda News DP » 21/07/2011, 18:06

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5.850 milioni
di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17,
comma 6, dall'articolo 21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27,
articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 21, articolo 38, comma
1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di euro
per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno
2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si
provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012,
a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi
da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato
per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio ».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegato A

Allegato A

(Art. 1)

Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Corte costituzionale;

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,

amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche.

Allegato B

Allegato B

(Art. 1)

Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT)

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche

Allegato C
Art. 10, comma 2

Allegato C
Art. 10, comma 2

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(Milioni di euro)

allegato C riduzioni mil euro ministeri.png
Riduzioni ministeri milioni di euro


========== fine
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