Da wikipedia CTU:
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudizialeConsulente tecnico d’ufficioIl consulente tecnico d'ufficio (d'ora in poi, per semplicità ,
CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP). Deve rispondere alle domande poste dal Quesito, senza esondare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano quindi i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste, in modo analogo alle Sentenze del Tribunale. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle Parti. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili. Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:
rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esondare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);
può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un c.d. "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una
procedura di accertamento dell'esperienza che esiste solo in teoria, quale ad es. l'iscrizione presso l'albo degli esperti delle
Camere di Commercio - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, infermieri legali e forensi, ecc) tenuti dai tribunali.
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »
È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, invii una bozza delle sue conclusioni ai Consulenti di Parte prima dello spirare del termine per il deposito in Cancelleria. I quali, entro un termine preciso (spesso 15 giorni), possono presentare osservazioni cui il CTU darà conto (e risposta) nella sua relazione finale.
Questa "innovazione" ha lo scopo di
accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame CTU" (frequente fino a pochi anni fa).
Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità ) del CTU in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti).
Il compenso del CTU (nel rito civile) è posto a carico delle Parti in solido (talvolta il Tribunale può indicare direttamente una Parte); spesso vi è il versamento di un fondo spese (quando disposto dal Tribunale). Esiste una metodologia particolare per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale sull'importo della causa; per altre il compenso è calcolato "a vacazione" (a tariffa oraria in sostanza).
In quest'ultimo caso esistono varie circostanze che possono concorrere a determinare l'importo definitivo (ad es. eccezionale difficoltà dell'incarico etc).
Il CTU, dopo il deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna anche una "nota spese e competenze", con la quale richiede la liquidazione del compenso.
Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il "decreto di liquidazione" il quale, dopo 20 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.