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CTU consulenti tecnici del tribunale, chi sono?

Osservatorio sulle vessazioni della burocrazia nell'era del "Nuovo feudalesimo". Legislazioni e casi reali che riguardano il lavoro, la salue, la cultura. La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni economiche e sociali:
[...] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." art.3 Costituzione della Repubblica Italiana
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CTU consulenti tecnici del tribunale, chi sono?

UNREAD_POSTda Ariaora » 10/10/2010, 13:58

Chi sono i CTU?
Consulenti tecnici del tribunale.
Sono professionisti, tecnici specializzati che esprimono valutazioni tecniche, mediche, psichiatriche, ecc. per conto del tribunale. Effettuano perizie di cui poi il giudice terrà conto nella conduzione dei processi.
Ora, l'interrogativo è:
Come sono scelti i CTU? quali caratteristiche devono avere i consulenti tecnici del tribunale?

In genere sono professionisti che operano sul mercato, hanno altri clienti oltre al Tribunale?
Quali elementi garantiscono che il CTU sia super partes?
Inoltre, si fanno verifiche per garantire l'indipendenza e l'obiettività del CTU?

Se osservate questo video sul mobbing genitoriale - segnalato da un utente del forum - che riguarda un'intervista televisiva al rappresentante di un'associazione di papà separati e di una psicologa consulente del tribunale, nasceranno in voi degli interrogativi. In realtà nel video intitolato "mobbing genitoriale" si parla di presunzioni di mobbing da parte di mamme e non di papà - se andate al minuto 1'14"
sentirete una psicologa, che si precisa consulente tecnico del tribunale CTU, dichiarare:
"le donne hanno un difetto, direttore, pensano di avere sempre ragione"


il giornalista conduttore della trasmissione televisiva, Maurizio Belpietro, rinforza il messaggio della psicologa dichiarando:
"che detto da una donna è un'ammissione di colpa"
messaggio a sua volta rinforzato dalla psicologa consulente tecnico del tribunale, che lo ripete.

L'interrogativo è: su quali fondamenti scientifici si basa la dichiarazione della psicologa CTU?
Cosa rischia una donna che dovesse essere giudicata da un CTU psicologa di questo tipo che dichiara:
"le donne hanno un difetto, direttore, pensano di avere sempre ragione"?

Parentesi: La psicologa nell'intervista cita la signora Lucrezia Borgia (figlia illegittima del capo della Chiesa cattolica il Papa - Pontefice - Alessandro VI e della sua amante Vannozza Cattanei) - ulteriori notizie su Lucrezia Borgia, figlia del Papa, wikipedia.
Un ottimo spunto per ricordare una fase storica del patriarcato e di cosa è stato capace di macchinare, aspetto forse dimenticato dalla psicologa (?), che cita Lucrezia Borgia come esempio negativo di donna, dimenticando di ricordare di chi era figlia e di come fu usata dal padre Papa che la cedette in sposa quando era ancora bambina:
da wikipedia:
Dopo che Rodrigo divenne Papa Alessandro VI, fece sposare Lucrezia con Giovanni Sforza, allo scopo di stabilire un'alleanza con la potente famiglia Sforza con la quale istituì una lega difensiva dello stato della Chiesa a prevenzione dell'imminente invasione francese per opera di Carlo VIII.
Il 2 febbraio 1493, Nicolò da Saiano sposa per procura Lucrezia Borgia, appena tredicenne, a Giovanni Sforza e il 12 giugno dello stesso anno vi fu la celebrazione religiosa alla presenza del già nominato notaio Beneimbene, il vescovo di Concordia il conte di Pittigliano.
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Re: CTU consulenti tecnici del tribunale, chi sono?

UNREAD_POSTda Ariaora » 28/07/2012, 9:21

Riguardo ai CTU (consulente tecnico d'ufficio), segnalo questo articolo denuncia del 18/09/2011 dove il giudice Edoardo Mori parla anche del problema dei CTU:
E il giudice si tolse la toga "Non sopportavo più l’idiozia di troppi colleghi"

    [...] Il dottor Mori parla con cognizione di causa: ha dovuto subire ben sei provvedimenti disciplinari e tutti per aver criticato l’operato di colleghi arruffoni e incapaci. «Dopo aver letto una relazione scritta per un pubblico ministero pugliese, con la quale il perito avrebbe fatto condannare un innocente sulla base di rivoltanti castronerie, mi permisi di scrivere al procuratore capo, avvertendolo che quel consulente stava per esporlo a una gran brutta figura. Ebbene, l’emerita testa mi segnalò per un procedimento disciplinare con l’accusa d’aver “cercato di influenzarlo†e un’altra emerita testa mi rinviò a giudizio. Ogni volta che ho segnalato mostruosità tecniche contenute nelle sentenze, mi sono dovuto poi giustificare di fronte al Csm. E ogni volta l’organo di autogoverno della magistratura è stato costretto a prosciogliermi. Forse mi ha inflitto una censura solo nel sesto caso, per aver offuscato l’immagine della giustizia segnalando che un incolpevole cittadino era stato condannato a Napoli. Ma non potrei essere più preciso al riguardo, perché, quando m’è arrivata l’ultima raccomandata dal Palazzo dei Marescialli, l’ho stracciata senza neppure aprirla. Delle decisioni dei supremi colleghi non me ne fregava più nulla».

    [...]
    Il magistrato trucidato con la moglie e la scorta a Capaci.
    «Mi portò al Csm a parlare di armi e balistica. Ma poi non fui più richiamato perché osai spiegare che molti dei periti che i tribunali usavano come oracoli non erano altro che ciarlatani. Ciononostante questi asini hanno continuato a istruire i giovani magistrati e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma guai a parlar male dei periti ai Pm: ti spianano. Pensi che uno di loro, utilizzato anche da un’università romana, è riuscito a trovare in un residuo di sparo tracce di promezio, elemento chimico non noto in natura, individuato solo al di fuori del sistema solare e prodotto in laboratorio per decadimento atomico in non più di 10 grammi».

    Per quale motivo i pubblici ministeri scambiano i periti per oracoli?
    «Ma è evidente! Perché i periti offrono ai Pm le risposte desiderate, gli forniscono le pezze d’appoggio per confermare le loro tesi preconcette. I Pm non tollerano un perito critico, lo vogliono disponibile a sostenere l’accusa a occhi chiusi. E siccome i periti sanno che per lavorare devono far contenti i Pm, si adeguano».

    Ci sarà ben un organo che vigila sull’operato dei periti.
    «Nient’affatto, in Italia manca totalmente un sistema di controllo. Quando entrai in magistratura, nel 1968, era in auge un perito che disponeva di un’unica referenza: aver recuperato un microscopio abbandonato dai nazisti in fuga durante la seconda guerra mondiale. Per ottenere l’inserimento nell’albo dei periti presso il tribunale basta essere iscritti a un ordine professionale. Per chi non ha titoli c’è sempre la possibilità di diventare perito estimatore, manco fossimo al Monte di pietà. Ci sono marescialli della Guardia di finanza che, una volta in pensione, ottengono dalla Camera di commercio il titolo di periti fiscali e con quello vanno a far danni nelle aule di giustizia».

    Sono sconcertato.
    «Anche lei può diventare perito: deve solo trovare un amico giudice che la nomini. I tribunali rigurgitano di tuttologi, i quali si vantano di potersi esprimere su qualsiasi materia, dalla grafologia alla dattiloscopia. Spesso non hanno neppure una laurea. Nel mondo anglosassone vi è una tale preoccupazione per la salvaguardia dei diritti dell’imputato che, se in un processo si scopre che un perito ha commesso un errore, scatta il controllo d’ufficio su tutte le sue perizie precedenti, fino a procedere all’eventuale revisione dei processi. In Italia periti che hanno preso cantonate clamorose continuano a essere chiamati da Pm recidivi e imperterriti, come se nulla fosse accaduto».
    [...]
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Re: CTU consulenti tecnici del tribunale, chi sono?

UNREAD_POSTda Ariaora » 28/07/2012, 9:31

Da wikipedia CTU:
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale
Consulente tecnico d’ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio (d'ora in poi, per semplicità, CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal Tribunale.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l'intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: tutelare il contraddittorio, ovvero consentire alle Parti (e/o rispettivi Procuratori e/o rispettivi Consulenti Tecnici di Parte o CTP). Deve rispondere alle domande poste dal Quesito, senza esondare, motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta. Nella relazione, dopo una prima parte di esame tecnico, ove si indicano quindi i dettagli minuti, si formulano usualmente delle risposte "sintetiche" alle domande poste, in modo analogo alle Sentenze del Tribunale. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e ritualmente prodotti in atti: è precluso (se non dietro espressa autorizzazione del Tribunale) acquisire elementi agli atti non già versati dalle Parti. Si tratta di un limite analogo a quello previsto per il Tribunale, il quale decide sugli elementi ritualmente utilizzabili. Il CTU dunque, in qualità di "tecnico ausiliario" del giudice, fondamentalmente deve:

rispondere ai quesiti effettivamente posti, senza esondare. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all'interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, eventualmente sentite le Parti in Udienza;
essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, differenziando i fatti dalle opinioni: è possibile infatti che il CTU - quando richiesto - esprima valutazioni e considerazioni soggettive;
adottare il medesimo "metro" con le argomentazioni delle Parti (rigido, oppure flessibile, evitando "due pesi e due misure")
confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
chiedere eventualmente al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell'incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l'incarico e per eventuali indagini);
può richiedere (ed essere autorizzato) a giovarsi di un c.d. "ausiliario", fermo che la responsabilità integrale delle conclusioni rassegnate nella relazione finale è solo e solamente del CTU.

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza che esiste solo in teoria, quale ad es. l'iscrizione presso l'albo degli esperti delle Camere di Commercio - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, infermieri legali e forensi, ecc) tenuti dai tribunali.

Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso anche sinteticamente (spesso si usa la formula "noto all'Ufficio"). In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

È uso frequente (odierno) che il CTU - sempre su disposizione del Tribunale - esperisca un tentativo di conciliazione tra le Parti e, soprattutto, invii una bozza delle sue conclusioni ai Consulenti di Parte prima dello spirare del termine per il deposito in Cancelleria. I quali, entro un termine preciso (spesso 15 giorni), possono presentare osservazioni cui il CTU darà conto (e risposta) nella sua relazione finale.

Questa "innovazione" ha lo scopo di accelerare (almeno teoricamente) il Procedimento, in quanto viene "risparmiata" un'udienza per "esame CTU" (frequente fino a pochi anni fa).

Esiste una normativa precisa che regola gli obblighi (e le responsabilità) del CTU in ordine alle informazioni delle quali è venuto in possesso durante la sua attività (gestione della "privacy" delle Parti).

Il compenso del CTU (nel rito civile) è posto a carico delle Parti in solido (talvolta il Tribunale può indicare direttamente una Parte); spesso vi è il versamento di un fondo spese (quando disposto dal Tribunale). Esiste una metodologia particolare per la determinazione del compenso spettante, che dipende dalla tipologia di consulenza esperita. Per alcune, infatti, la Legge prevede tariffe fisse o a percentuale sull'importo della causa; per altre il compenso è calcolato "a vacazione" (a tariffa oraria in sostanza).

In quest'ultimo caso esistono varie circostanze che possono concorrere a determinare l'importo definitivo (ad es. eccezionale difficoltà dell'incarico etc).

Il CTU, dopo il deposito dell'elaborato in Cancelleria, consegna anche una "nota spese e competenze", con la quale richiede la liquidazione del compenso.

Il Tribunale, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il "decreto di liquidazione" il quale, dopo 20 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo.
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