Con questa sentenza si dichiara decaduta la potestà genitoriale del padre che non si è occupato del sostegno morale e affettivo del figlio, ma solo del pagamento degli alimenti. La potestà viene quindi attribuita esclusivamente alla madre che si è occupata di tutto quanto riguarda la crescita del figlio.
Con il decreto in esame, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha accolto la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata dalla madre.
Queste in sintesi le motivazioni:* nel corso del giudizio è emerso che il padre si è sempre disinteressato del figlioletto (che pure aveva riconosciuto quale figlio naturale) e non era stato presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni;
* il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non accettazione del ruolo paterno erano emerse esplicitamente dalle parole dello stesso, che all’udienza aveva chiesto “la perdita della potestà genitoriale“, precisando che non sentiva alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla ricorrente;
* secondo il Tribunale, poi, la legge sull’affidamento condiviso non può trovare applicazione nel caso in esame posto che “nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto“.Tribunale minorenni L’Aquila, 08 giugno 2007
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’ABRUZZO L’AQUILA
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, riunito in Camera di
ha emesso il seguente
DECRETOnel procedimento n. 1054/05 V.G., riguardante il minore C. G., nato
il (Omissis) a Pescara, di F. Al. e di F. A..
Letti gli atti, osserva inFATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.11.2005 la signora F. A., premesso che da una sua breve relazione sentimentale con il signor C. A. era nato il (Omissis) il piccolo C. G., riconosciuto da entrambi; che essa ricorrente, per assistere al meglio il figlio, dopo l’astensione obbligatoria dal lavoro per la gravidanza ed il puerperio, aveva sospeso ulteriormente la sua attività lavorativa ed aveva deciso di abitare provvisoriamente presso i suoi genitori per ricevere aiuto e sostegno per la crescita del figlioletto, diversamente dal C. A., che si era sempre disinteressato del figlio; che il C. A., in particolare, non era stato presente al momento della nascita di C. G. e non aveva presenziato neppure al battesimo del piccolo; che dal momento della nascita il padre aveva visto il piccolo solo in quattro occasioni e non aveva accettato il ruolo paterno sin dal momento della notizia della gravidanza della compagna; tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio, con contestuale regolamentazione del diritto di visita da parte del padre.
Con relazione del 20.3.2006 l’Assistente Sociale dott.ssa Iovino del Comune di Francavilla al Mare riferiva che il minore era accudito amorevolmente dalla mamma e dai nonni materni, figure presenti ma discrete.
All’udienza del 6.7.2006 la signora F. A. insisteva nel chiedere l’affidamento esclusivo del figlio, aggiungendo che il C. A. non si era interessato del figlioletto neppure dopo la notifica del ricorso e che lo stesso dopo la nascita di C. G. non le aveva chiesto neppure telefonicamente (né in altro modo) notizie del figlio, mentre lei era stata sempre disponibile e favorevole alle visite al bimbo da parte del padre. Alla stessa udienza il signor C. A. (assistito dal suo difensore) chiedeva a questo Tribunale “la perdita della potestà genitoriale, perché non sento nessun legame affettivo, non avendo voluto né deciso di avere un figlio dalla signora F. A.”, la quale, sebbene avvertita della sua assoluta mancanza di volontà di avere un figlio (da lei), aveva deciso di portare avanti la gravidanza. Precisava il C. A. che aveva intrattenuto una relazione di breve durata con la F. A., con la quale non aveva nulla in comune; che aveva riconosciuto subito il figlio (perché suo dovere) e da subito aveva contribuito al suo mantenimento inviando tutti i mesi alla signora F. A., a mezzo assegno bancario, la somma di euro 250,00 (somma che era disposto ad adeguare annualmente secondo gli indici Istat), aggiungendo che era disposto a rimborsare alla F. A. la metà delle spese straordinarie da lei documentate.
Con istanza in data 15.5.2007 la signora F. A. sollecitava la definizione del procedimento, aggiungendo che il C. A. anche dopo l’udienza del 6.7.2006 non si era più fatto vivo e che si era reso addirittura irreperibile.
Alla stregua di tali circostanze di fatto ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarazione della decadenza del padre dalla potestà genitoriale, ricorrendo nel caso di specie tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 330 c.c..
Invero il C. A. si è sempre disinteressato del figlioletto (che pure ha riconosciuto quale figlio naturale, perché era suo dovere, a suo dire) e non è stato presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni. Del resto il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non accettazione del ruolo paterno emergono esplicitamente dalle parole dello stesso C. A., che all’udienza del 6.7.2006 ha chiesto “la perdita della potestà genitoriale”, precisando che non sente alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla signora F. A., con la quale, a suo dire, non aveva in comune alcun sentimento né una stessa visione della vita.
Fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, poiché emerge pacificamente dagli atti che, a fronte del disinteresse affettivo da parte del padre (che pure contribuisce al mantenimento del figlio esclusivamente dal punto di vista materiale, ma è da lui distante affettivamente ed emotivamente), la F. A., aiutata dai suoi genitori, provvede ad assistere materialmente e soprattutto moralmente il figlio, al quale garantisce tutto l’affetto ed il calore umano indispensabili per una crescita armonica ed equilibrata. La lontananza emotiva ed affettiva del C. A. dal piccolo (verso il quale egli non sente alcun legame affettivo, per sua esplicita ammissione) giustifica una deroga alla regola comune dell’affidamento condiviso introdotta dalla novella 54/2006. Quest’ultima legge ha infatti eliminato qualsiasi discriminazione tra i genitori sancendo un ruolo paritario degli stessi nell’educazione dei figli, ma non ha inteso costringere (e d’altronde non avrebbe potuto farlo) un genitore ad esercitare per forza e contro la sua volontà il ruolo genitoriale. È di intuitiva evidenza che in un caso come quello in esame (nel quale un padre dichiara espressamente di non nutrire alcun affetto per il figlio) nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto, come, del resto, insegna la massima di esperienza che ammonisce che nemo ad factum cogi potest.
P. Q. M.
sentito il P.M.M.;
visti gli artt. 330 ss. c.c.;
DICHIARA
il signor C. A. decaduto dalla potestà genitoriale sul figlio minore C. G..
Visto l’art. 317 bis in relazione agli artt. 155, 155 bis c.c. nel testo modificato dalla legge 54/2006;
DISPONE
l’affidamento esclusivo del minore C. G. alla madre signora F. A..
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
L’Aquila, 8.6.2007
Il Cancelliere
Il Presidente estensore

contatti







Re: Se il padre si disinteressa dei figli può decadere la ...
In analogia al diritto inalienabile di rifiutare una paternità non voluta, l'iniziativa maschile si sta muovendo in una direzione più costruttiva.
Una donna oggi, può abortire senza informare il padre presunto (o i padri presunti) della gravidanza e della scelta che ne consegue.
Alla donna si prospetterebbe una seconda possibilità che, a mio parere, è molto più onesta e saggia (ma che ahimè è poco pubblicizzata e non sarebbe male interregarsi sulle ragioni di questa censura), la possibilità di abbandonare il figlio in ospedale.
Ora, di fatto non esiste alcuna garanzia che renda automatico l'affido al padre che vuole il bambino (e non la madre) in seguito all'abbandono in ospedale da parte della donna.
C'è chi, in base a pregiudizi personali, sostiene che legiferare in tal senso sia poco efficace, poiché ipotizza che i padri disposti ad avere un figlio in affido escluvo siano pochi.
Io, penso che se di uomini del genere, ve ne fosse soltanto uno (io, per esempio, chredo proprio che lo farei) si salverebbe UNA vita e... scusate se è poco... io credo che anche una sola vita valga una legge.
Re: Se il padre si disinteressa dei figli può decadere la ...
Intanto la storia parla di un bambino nato in seguito ad un rapporto occasionale.
La sentenza non spiega in che termini il bimbo sia stato "riconosciuto" dal padre.
La vicenda mette in luce aspetti grotteschi del sistema legislativo nazi sessista femminista dei paesi occidentali.
Una donna resta incinta,non vuole il figlio e può scegliere se ucciderlo o lasciarlo in ospedale.
Un uomo non vuole un figlio e non può fare nulla.
Sarà comunque tenuto a mantenerlo.
E' giusto?
No. Non è giusto.
Ma ad ingiustizie come queste ci siamo ormai abituati e non ci facciamo nemmeno più caso perchè... "è così che vanno le cose."
Re: Se il padre si disinteressa dei figli può decadere la ...
La cosa che mi sconvolge ma che sembra passare a tutti inosservata è che, nel tentativo di strumentalizzare la vicenda, con un titolo che sembra voler dire "mamme, sappiate che esiste uno strumento legale che consente a noi donne di estromettere totalmente il padre dalla vita dei nostri figli se questi si rifiuterà di cambiare pannolini", non si omette di lanciare un giudizio negativo e non troppo celato, di condanna nei confronti del padre che rifiuta un figlio.
Io grido a gran voce di non essere d'accordo.
L'autrice non si permetterebbe mai di criticare una donna che ricorre all'aborto dicendo che si disinteressa del figlio, eppure questo diritto di rinunciare alla genitorialità pare non essere riconosciuto all'uomo.
Invece all'uomo questo diritto andrebbe riconosciuto.
E la scelta di non voler essere padre, è una scelta dignitosa, almeno quanto quella che la donna esercita nell'abortire.
Almeno, lui, l'uomo, non uccide nessuno.
risposta
Re: risposta
In pratica... è sempre questione di meschine e stupide vendette o di soldi.
O entrambe le cose.
Quando si fanno soldi usando i genitali (o per averli usati), il mestiere è sempre quello.
Esercitato sui bordi delle strade, è solo un po' più onesto...
Potesta` genitoriole? Ma a
Potesta` genitoriole? Ma a cosa serve in caso di separazione? Ma non scherziamo! Forse per prendersi tutte le responsabilita` di questo mondo e nessun diritto?