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Cos'è l'affidamento condiviso dei figli?



affidamento condiviso

Con l'affidamento condiviso la potestà genitoriale (per precisione l'esercizio della potestà genitoriale) viene attribuita ad entrambi i genitori separati. Le decisioni che riguardano i figli devono quindi essere raggiunte di comune accordo tra i genitori, tenendo sempre conto, come specifica la legge, di quali sono le esigenze e le aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo tra i genitori separati è necessario rivolgersi al giudice con conseguenti costi e lentezze burocratiche.

Buone le intenzioni di valorizzare la bigenitorialità, anche dopo la separazione e il divorzio dei genitori, nella legge si parla dei diritti del figlio minore di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", tuttavia, non si parla di quali sono i doveri morali (oltre quelli economici) di cui il padre (il genitore) deve farsi carico per mantenere l'affidamento condiviso. Cosa succede se il padre esercita l'affido condiviso solo per l'aspetto economico (decisioni di spesa)? In questi termini l'affidamento condiviso può trasformarsi in ulteriore arma della guerra tra i genitori? Quando, ad esempio, la madre è economicamente debole, il padre può utilizzare l'affidamento condiviso come strumento di ostruzionismo e vessazione, un'arma di ricatto che non costa nulla in quanto l'affidamento condiviso, di fatto, (sembra) possa essere revocato solo se causa un danno materialmente percettibile al figlio e non quando il padre è "assente" e non svolge la funzione complessiva, economica, morale e affettiva di padre e collabori fattivamente con la madre.

AFFIDAMENTO CONDIVISO
Legge 8 febbraio 2006 n. 54

Art. 1.
(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1. ammonire il genitore inadempiente;
2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.
(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.
(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

>> Forum su separazione e divorzio

 




Ritratto di andreas mansi
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Non si può creare un sito come il vostro al solo scopo di dare suggerimenti alle donne su come spillare più soldi possibile all'ex marito.Il vostro sito dimostra ancora una volta quanto siate delle povere stronze infelici. Il guaio e che vi rifate abbondantemente sugli uomini per questo ancora più infelici.Ridete, ridete. Meno male che morirete anche voi....spero il più presto possibile.La morte è quello che meritate...morte naturale, naturalmente. E si spera con grande sofferenza.
 
Ritratto di manuela
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andreas mansi, traspare frustrazione..odio...violenza nelle poche righe che hai scritto...cosa ti è successo? hai figli e devi contribuire economicamente a mantenerli? sei furioso perchè qualcuno mette in luce situazioni che preferiresti non venissero raccontate? come mai? ci sono molti siti che parlano dei diritti dei padri a FREQUENTARE i loro figli, mai che ne ho trovato uno che parla del diritto dei padri A MANTENERE i loro figli...ah scusa quello è solo un triste dovere... caro andreas mansi, guarda che sono ben poche le community dove post pieni di violenza come il tuo vengono lasciati li, ma penso sia un bene - in fondo - perchè chi legge si rende conto cosa anima certe personcine con cui purtroppo nella vita ci si trova a dover avere a che fare per sempre. A te un figlio, fossi un giudice che legge il tuo post, non l'affiderei mai, eventualmente te lo farei vedere solo con la presenza dell'assistente sociale: gente come te che vive nell'odio, e che farnetica deliranti auguri di morte, un figlio non dovrebbe nemmeno poterlo fare. ciao
 
Ritratto di DP
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Sig. Mansi, sorvoliamo sul suo carinissimo augurio di morte sofferente, o minaccia di morte, naturale ovviamente! Gentile Sig.Mansi, dove trova che lo scopo di questo sito sia dare suggerimenti su "come spillare più soldi possibile all'ex marito"? Si parla di *diritti*, e non solo delle donne, ma di chiunque si trovi in posizione di *debolezza*. Come già precisato la distinzione non è tra sessi, ma per condizione di debolezza e abuso di posizione dominante. Salute!
 
Ritratto di anonimo
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Sono una madre separata ma che si è rifatta una vita ed ho un'altra figlia. Non ho mai ostacolato mia figlia a non vedere il padre anzi le ho sempre chiesto se teneva acceso il cellulare e se non sentiva il padre di chiamarlo. Ora , all'età di 11 anni, per non so quale ragione, mi odia e per ripicca si rifutata di andare a scuola( frequenta la I° media). Da ieri se n'è andata col padre che da quando siamo separati non ha mai versato nè il mantenimento di 200 euro mensili nè il 50% delle spese mediche o scolastiche, per non parlare dei vestiti delle scarpe...di tutto. Anche lui aspetta un'altro figlio e vive con una compagna con 2 figlie a carico suo perchè lei non lavora. Certo un pò di rabbia mi viene a pensare che alle figlie dell'altra procìvvede mentre alla sua alla befana neanche un cioccolattino le ha portato. Ho sempre cercato di non farlo presente a mia figlia e dopo tutto il sacrificio ( io lavoro) vengo ripagata con l'odio che non merito. Il mio ex non ha mai voluto lavorare, si divertiva andando ai reiv(nn so come si scrive) a frequentare Privè e a fare uso di d... Alla fine di tanta sofferenza per me mi sono dovuta scendere anche questa pillola amara + del veleno. Spero che mia figlia riesca ad uscire da questo suo malessere e a non odiarmi troppo. Non so se debbo chiamarla forse è meglio di no, meglio lasciarla libera per un pà di tempo da me.
 
Ritratto di DP
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Mi permetto un commento alla situazione che racconti e mi chiedo: E' giusto nascondere o minimizzare, dialogandone con i figli, le inadempienze e il disinteresse del papà (o della mamma)? tu hai invitato tua figlia a telefonare lei al papà assente, ma lei ora sarà confusa? sa chi è realmente suo padre? sa che non ha provveduto al mantenimento? E forse: pensa che il comportamento del papà sia accettabile e normale visto che la mamma l'ha spinta a tollerarne l'assenza e anzi l'ha spinta a cercarlo malgrado tutto?
 
Ritratto di uno qualsiasi
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Buongiorno e scusate il disturbo, sono un papa' separato con un nome una vita ed una storia, separato da una donna con un nome una vita ed una storia, abbiamo tre figli con un nome una vita ed una storia. Come tanti e tante cerco di confrontarmi anche sulla Rete per capire innanzitutto cosa ho sbagliato io, come poter sbagliare il meno possibile ora ed in futuro, cosa e' e sara' meglio per i miei figli. Ma quella loro, della loro madre e del loro padre, pur avendo alla base una storia di separazione dei genitori e percio' di dolore e difficolta' per tutti quanti, resta una storia diversa da tutte le altre seppure se puo' essere raccolta nella stessa tipologia. Quando una madre o un padre parla dei propri figli, non parla dei "minori" descritti in relazioni, sentenze, leggi, ma ha davanti e dentro i propri figli e la loro e la propria vita. Ognuno prova il proprio dolore e sente i propri sbagli in maniera diversa dall'altro, intima e unica perche' unici siamo e perche' i nostri figli unici sono. Premesso in estrema sintesi il mio pensiero ed il mio sentire, posso dirvi che leggendo con attenzione quanto scritto fin'ora, ed in generale leggendo il tutto ed il contrario di tutto che si puo' leggere in Rete su "questi temi", che il nodo fondamentale e' quello della collaborazione fra i genitori e che su questo tra uomini e donne non c'e' alcuna differenza di responsabilita' o di comportamento, ci sono storie di genitori che "usano" entrambi egoisticamente i figli, e storie di madri che per vendetta accusano falsamente i padri di tutto e di piu', altre che con coscienza non lo fanno assolutamente, padri invece veramente colpevoli che fanno finta d'esser "santi", ed anche padri "santi" ingiustamente flagellati ed azzerrati. Ma in massima parte ci sono solo persone comuni che hanno piu' o meno sbagliato, che hanno le proprie idee piu' o meno corrette ma che amano i propri figli. Mi permetto in coda soltanto un commento "in ritardo" a margine sul post di risposta di "anonimo" del 16/09/09 : se partiamo dal presupposto che un padre (od una madre) in una situazione nella quale l'altro/a gli nega i figli abbia necessariamente qualche colpa grave o meno, e gli elenchiamo per punti una serie di colpe che potrebbe avere tra le quali "scegliere", senza neppure avere il minimo dubbio che ci sia la possibilita semplicemente che sia invece l'altra persona a comportarsi male escludendo tale possibilita' a priori. Attenzione, ci sono situazioni nelle quali un padre non ha maniera di interessarsi, situazioni reali nelle quali se non telefona parte la segnalazione per "disinteresse nei confronti dei figli", ma se forma il numero parte la "denuncia per molestie", e stiamo parlando di madri e padri non "criminali", non "pazzi", non "pericolosi", ma semplicemente genitori ed esseri umani fallaci e talvolta per questo molto stupidi. Mi ci metto dentro anch'io, speriamo di riuscire tutti oggi e domani ad essere un po' migliori.
 
Ritratto di anonimo
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Sono separata da quasi tre anni. Vivo distante dal mio ex marito circa 10 km, ho 2 figli di cui il primo frequenta la prima media. Abbiamo l'affidamento condiviso dei figli, purtroppo o per fortuna?! bah... Vorrei solo che qualche "scienziato" pensasse a chiedere a questi bambini dove abitano... visto che tre giorni sono con me e tre con lui... e soprattutto che provasse a capire cosa significa dover andare in giro con la busta dei libri di testo per far si che mio figlio abbia la possibilità si studiare ovunque si trovi e di andare a scuola con i testi richiesti... La soluzione? ogni genitore dovrebbe avere nella propria abitazione tutti i libri... figuriamoci... il mio ex non mio ha rimborsato nemmeno il 50% della spesa da me sostenuta...
 
Ritratto di DP
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ciao, c'è una logica dietro la scelta dei 3 giorni di domicilio alternato? chi l'ha scelta?
 
Ritratto di anonimo
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l'ha scelta il mio ex... io ovviamente avrei voluto l'esclusivo o quanto meno che stessero stabilmente da me.. vuoi anche che il mio avvocato non mi ha consigliato e si è comportato più come un avvocato di ufficio che privato... comunque, il giudice si pone queste domande? quando chiederò a breve il divorzio, potrò far presente questa situazione? a chi? grazie..
 
Ritratto di DP
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il tuo ex avrà portato le sue motivazioni per chiedere il domicilio 3 giorni ciascuno, immagino. Risultano dagli atti (scritti) le sue motivazioni e la tua opposizione al domicilio dei figli 3 giorni per genitore? Procurati una copia di tutti i documenti e leggili. Se il comportamento del tuo avvocato non ti è piaciuto forse è meglio che ne cerchi un altro e chiariscigli bene cosa ti aspetti dal tuo avvocato.
 
Ritratto di anonimo
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care donne se solo sapeste cosa viviamo noi padri che combattiamo con i tribunali tutti i giorni per poter poi vedere i nostri figli un ora la settimana con incontri protetti e condanno gli stronzi che non mantengono i figli li condanno e dovrebbero andare in galera ma anche tutte le mamme che rapiscono i figli come ha fatto la mia ex moglie da più di un anno a questa parte ciao a tutti gaetano da asti
 
Ritratto di una mamma che soffre da troppo tempo
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so che spessissimo le donne separtate strumentalizzano i figli cercano di farli vedere il meno possibile ai padri, non ho mai sopportato queste cose neanche quando ero ancora sposata... ho sempre pensato che non sarebbe mai stato un tribunale a stabilire quante volte i miei figli avrebbero potuto vedere il padre .... e cosi' ho fatto sono stata elastica... troppo ... mio marito al momento della separazione era seguito dal servizio di igiene mentale e pochi mesi dopo la separazione ha avuto un ricovero psichiatrico poiche' soffriva di una grave depressione alternata a scatti d'ira... non immaginate per due anni che vita abbiamo avuto io ed i miei 2 bambini ... salutava nel cuore della notte i bambini e chiedeva di essere perdonato per il gesto che avrebbe compiuto lasciando intendere chiaramente che si sarebbe suicidato con urla e disperazione dei figli. una volta separati ho acconsentito ad ogni sua richiesta straordinaria di vedere i figli ... abitiamo a 100 metri di distanza ... mi faceva una gran tenerezza nel vederlo cosi'e cercavo di "attutirgli il colpo" facendogli vedere i bambini quotidianamente almeno un paio d'ore...sapete come mi trovo ora a distanza di 4 anni il mio ex grazie a dio si e' ripreso brillantemente... economicamente sta di gran lunga molto meglio di me ed e' riuscito (in seguito ad un mio diverbio con il maggiore dei miei figli a prenderlo in casa da lui lasciandogli ogni liberta' concedendogli tutto cio' che desidera mio figlio e' gia' stato bocciato 2 anni di seguito e lui si limita a dire con orgoglio che e' come lui ... non ha voglia di studiare ha smesso di andare a scuola passa le giornate al computer o facendo video giochi la loro casa e' sempre piena di ragazzini adolescenti poiche' li' e' tutto permesso, una sorta di sala giochi del paese che non offre nulla ai giovani mio figlio ogni tanto viene a mangiare da me ma per il dormire deve chieder il permesso al padre e spesso declina l'invito poiche' ha sempre impegni con amici. dimenticavo mio figlio ha 16 anni e sono 8 lunghissimi mesi che non vive piu' con me. CONCLUSIONE fanno bene quelle madri stronze che s'impongono sin dall'inizio definendo bene "i paletti" mi sento vittima di una situazione piu' grande di me... non ce la faccio piu' mi manca terribilmente mio figlio che dice con il fratello piu' piccolo che non vuole piu' tornare in casa perche' non potrebbe piu' fare quello che gli pare. liberi di non crederci: ho sempre fatto la mamma sia da sposata che dopo, non sono mai andata in giro con le amiche o a ballare mi sono sempre dedicata alla famigli e guardate il destino che cosa mi ha riservato. che ne pensate?
 
Ritratto di carminia
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l'affidamento condiviso crea molti problemi, devo telefonare al mio ex marito, che non partecipa a niente, solo per chiedergli il permesso per ogni cosa, mi ride in faccia e si diverte
 
Ritratto di anonimo
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sono una mamma, il mio ex marito mi fa diventare matta con i rimborsi spese. ma poi perchè devo anticipare io tutte le spese?? i soldi non mi bastano, a lui invece avanzano. non si interessa di niente e devo sempre cercarlo a lungo per avere rimborsi spese per nostro figlio. umiliazione su umiliazione anche per chiedergli il permesso per fare visite mediche al bambino quando lui non chiede mai se ha problemi di salute
 
Ritratto di anonimo
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per DP: mi dispiace ma di wiky non mi fido, ci trovi solo ... opinionisti; e sinceramente su questioni così importanti come quelle di cui tratti gli opinionisti sono proprio l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno ... fanno solo confusione sacente e servono solo per il grande fratello. per la mamma: non o dubbi che tu abbia i problemi che descrivi ... sono gli stessi che lamenta la mia ex ma guarda caso quando le chiedo notizie mi risponde <> e oggi il bambino ha capito chi dei due gli racconta frottole. Ci sono voluti 8 anni di battaglie ma ora il bambino inizia a capire chi è con lui e chi è per se stesso. Se tu non 6 una di quelle mamme che vogliono i figli solo per sè stesse allora devi saper aspettare ... tuo-a figlio-a saprà discernere. -un papà-
 
Ritratto di anonimo
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p.s.:la le virgolette c'era che mi risponde che me ne frega.
 
Ritratto di anonimo
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con la separazione , anche giudiziale , la potestà genitoriale non viene meno da parte nessune dei due genitori se non su mandato specifico di un giudice. contrariamente per affidamento condiviso si intende un equo e paritario potere decisionale di entrambe i genitori che si devono sforzare di interloquire per il bene dei figli scambiandosi informazioni e pareri sulle scelte da prendersi insieme ... INSIEME !!! L'affidamento del minore non è sinonimo di collocazione e sopratutto non è sinonimo di potestà genitoriale. Le tre cose seguono tre strade differenti e sono disgiunte tra di loro. L'affidatario può non essere il collocatario ma sopratutto non è unico titolare di potestà genitoriale.
 
Ritratto di DP
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L'affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la potestà genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori. --- Prima del 16 marzo 2006 era previsto come regola l'affido esclusivo che limitava l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore (detto genitore non-affidatario) http://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_dei_figli Il Passaggio dall’usuale affidamento esclusivo a quello condiviso ha inevitabili risvolti anche sull’esercizio della potestà ... Il nuovo disposto prevede, comunque, un’ampia possibilità di graduare l’esercizio della potestà per rispondere al meglio all’interesse dei figli http://www.studiocataldi.it/guide_legali/affidamento_dei_figli/potesta-g...
 
Ritratto di anonimo
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Di wiki non ci si può minimamente fidare in quanto è stritto e desritto da chiunque abbia voglia di perdere del gran tempo e solo su propia personale responsabilità delle affermazioni ivi inserite ... tant'è vero che il gestore di wiki non se ne asume alcuna responsabilità; non vedo perchè dovresti assumenertene tu per loro. Per quanto riguarda studiocataldi.it c'è da dire che è pur sempre un parere personale ma senza alcuna firma di alcun legale ... credo per il semplice fatto che qualsiasi esperto in materia in ambito giudiziale avrebbe vita facile nello smentire quanto scritto nell'articolo meramente giornalistico citato. La potestà genitoriale non è mai stata limitata dalla legge ma solo dalle madri; hai ragione quando chiarisci il concetto di limatazione della potestà genitoriale ma tale limitazione , giuridicamente parlando , deve essere intesa come la semplice impossibilità del non affidatario a poter esercitare quanto giridicamente invece gli appartiene. Per fare un banalissimo chiarimento è evidente che il genitore che non viene quotidiamanete chiamato ad esercitare il suo diritto-dovere di potestaterio, di fatto non può esercitare tale diritto-dovere ma il motivo tale per cui il genitore non affidatario non può svolgere i propri compiti potestatari nasce solo ed esclusivamente dall'incapacità del genitore affidatario (normalmente la madre ... ma solo in italia) a rapportarsi con l'altro genitore. Il genitore affitatario (che generalmente è la madre) tende per abitudine di quotidianità ad escludere l'altro genitore dalla sua funzione potestataria ma questo è perseguibile per legge sia dalla giustizia penale che dalla giustizia minorile e normalmente si conclude in ambito civile con caondanne alle madri a pagare danni economici sia ai propri figli che ai propri ex compagni. Se io avessi torto non vi sarebbero le sentenze a cui si rifà qs. discussione.
 
Ritratto di DP
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Il testo di legge citato nel post (Legge 8 febbraio 2006 n. 54) che precisa riguardo l'affido congiunto "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori." ti risulta corretto? non è opinione, nè articolo giornalistico, ma un testo di legge. ti risulta errato? Per quanto riguarda questo post è già precisato che è l'esercizio della potestà ad essere attribuito ad entrambi con l'affido congiunto. Se ritieni che non sia così e se ti risultano informazioni errate sei libero di citare altre fonti di informazione e trattarne anche in modo approfondito nel forum. Questo sito vorrebbe essere luogo di confronto, riflessione e approfondimento, non ha certo lo scopo di dare risposte. Per ora hai espresso tue opinioni non supportate, se non condividi quanto scritto: 1 - puoi continuare a farlo in modo costruttivo magari citando ulteriori fonti 2 - puoi intervenire direttamente su wikipedia portando così il tuo contributo 3 - puoi scrivere ai link citati per segnalare eventuali errori. fino ad ora non hai citato leggi e riferimenti normativi cosa che hanno fatto nei testi dei link citati.
 
Ritratto di anonimo
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Buona parte di ciò che ha scritto è effettivamente rispondente al vero ma nella tua concitazione non ti sei accorto-a del fatto che non mi sono rifatto a "opinioni" di altri semplicemente perchè il mio riferimento è la legge stessa. Non ti sei accorto-a del fatto che la mia critica è mirata solo al tuo modo di insinuare errori di giudizio da parte di alcuni giudici e quindi il tuo modo di fomentare il seme dell'ignoranza nelle menti di coloro che non hanno le tue stesse capacità oratorie. Tu sai bene di avere il quarto potere nelle tue mani e ne approffitti per lanciare dubbi in madri che stanno già soffrendo pesantemente per non aver capito per quale motivo gli hanno tolto il figlio o semplicemente le hanno condannate a risarcire sia i figli che gli ex compagni. A queste madri dovresti spiegare che non sono i giudici ad essere cattivi ma sono loro che non hanno capito come la società sia cambiata e come i loro avvocati gli abbiano solo raccontato delle frottole per spennarle fino all'ultimo loro soldino. -un papà-
 
Ritratto di DP
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Costituzione Italiana art.21 http://www.donnapratica.com/pagine/note-legali -un papà- trovi il link in ogni pagina. se c'è qualche violazione di legge scrivi con precisione di che violazione si tratta.
 
Ritratto di anonimo
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un papà....... che fai tenti di intimidire? fai molta pressione sulla responsabilità. di cosa???? due mamme
 
Ritratto di anonimo
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Da genitrici dovreste conoscere la risposta! Ciò che semini è anche ciò che raccogli. Semina figlio libero e trovi un figlio ''con te''; semina un figlio sucube delle tue paure e raccoglierai un figlio ''contro di te''. Se vi sentite imtimidite significa che ho toccato il tasto del vs ego. -un papà-
 
Ritratto di anonimo
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i papà sono ricchi, potenti, protetti. non gli basta controllare giornali, minacciano anche le poche persone che prendono le difese delle mamme
 
Ritratto di -un papà-
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secondo me tu vivi in un mondo parallelo! possiamo avere differenti punti di vista ma mi dissocio da qs becero livello culturale e mi auguro che -DB- concordi con me. -un papà-
 
Ritratto di DP
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- un papà - penso sarebbe consigliabile non offendere nè intimidire le persone che hanno opinioni diverse dalle tue.
 
Ritratto di anonimo
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mi spiace -DB- ma non colgo il senso della tua affermazione! Mi vorresti cortesemente spiegare dove avrei dato ad intendere ciò che affermi? -un papà-
 
Ritratto di DP
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Dire ad una persona "vivi in un mondo parallelo" è forse un complimento? e "becero" è un altro complimento? tu non sei stato offeso da nessuno, mi sembra, quindi evita
 
Ritratto di anonimo
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hai ragione -DB- e me ne scuso per essere sceso allo stesso livello anche se un ''non complimento'' è molto diverso da un'intimidazione! Vorrei però domandarti se ti 6 accorta che tu stai difendendo una persona (anonimo di Dom, 25/10/2009 - 07:42) che lancia accuse sufficientemente pesanti da indurre un'eventuale magistrato ad aprire un fascicolo di indagine per calunnia a difesa di quel papà che a dire dell'anonimo in questione avrebbe utilizzato mezzi illeciti per farsi le sue ragioni. In effetti se ben ci pensi l'aver detto a tale anonimo che ''vive in un mondo parallelo'' in realtà da parte mia è stato un tentativo, purtroppo vano dato il tuo difenderla, per evitarle che una tale affermazione potesse crearle spiacevoli conseguenze giudiziarie. In buona sostanza io ho semplicemente tentato di minimizzare, magari un pò pesantemente, ma sempre molto meno pesante dell'eventuale conseguenza di una reiterazione dei tal pesante commento. Per citare un tuo precedente commento cara -DB- qs è un sito di opinione ma attenzione ad accogliere e difendere opinioni che rischiano di scivolare nel reato. -un papà-
 

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