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DDL Alfano 1611, come imbavagliare la libertà di espressione in internet?

censura

Il DDL Alfano, con il comma 28 dell'art.1, potrebbe colpire la libertà di espressione in internet. Infatti, il ddl obbliga chi gestisce un sito web  a modificarne i contenuti, post e commenti, tassativamente entro 48 dalla richiesta. 

 

 Testo del Disegno Di Legge Alfano, Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1611 art.1:

28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
    «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

Le sanzioni previste per chi non esegue la modifica dei contenuti, entro il termine delle 48 ore, sono pesanti.

Tuttavia leggendo la legge n. 47 del 8 febbraio 1948 "Disposizioni sulla stampa" la normativa dovrebbe essere applicabile solo a chi risulta essere inquadrato come "stampa" quindi sarebbero esclusi i siti internet che non sono registrati come testata giornalistica.

Art. 8 - (Risposte e rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

La questione è intricata, l'annoso problema che riguarda il concetto di stampa, testata giornalistica, iscrizione in tribunale e ordine dei giornalisti.

Questione scottante, fatta di cavilli e sottili interpretazioni. Più volte in passato si è tentato di equiparare i siti internet non professionali alla stampa imponendo così obblighi insostenibili. Intanto se dovesse passare il DDL Alfano, una legge che impone la rettifica di testi e commenti nei siti internet entro 48 ore, molte redazioni potrebbero impedire l'nivio di commenti in forma anonima.

Art. 16 - (Stampa clandestina)

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

 

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